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Sentenza

Sentenza del 01/10/2018 n. 4062 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui la società d’ambito AG.2 di Agrigento richiedeva il pagamento di euro 1.559,26 per omessa denuncia TIA relativa all’anno 2006. Il contribuente contestava il difetto del presupposto impositivo, l’erronea qualificazione della tariffa, il difetto di motivazione dell’atto e, in particolare, l’illegittima applicazione dell’IVA sulla TIA. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, escludendo l’IVA. La società d’ambito proponeva appello sostenendo la legittimità dell’applicazione dell’imposta.

La decisione

La Commissione Tributaria ha rigettato l’appello della società d’ambito, confermando che l’IVA non è dovuta sulla TIA. La tariffa rifiuti, pur denominata tariffa, ha natura sostanzialmente tributaria, poiché è collegata alla superficie potenziale di produzione dei rifiuti e all’istituzione del servizio, e non costituisce il corrispettivo di una prestazione contrattuale. La parte soccombente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • Art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997

    La T.I.A. - Tariffa Igiene Ambientale prevista dall'art. 49 del D.lgs n.22 del 5.2.1997, ha sostituito la TARSU

    La TIA è stata introdotta in sostituzione della TARSU, ma conserva una natura sostanzialmente tributaria quando il prelievo è determinato in base a presupposti impositivi e non a un rapporto contrattuale individuale.

  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009

    La TIA è qualificata come entrata di natura tributaria e non come corrispettivo di un servizio soggetto a IVA.

  • Ordinanza della Corte Costituzionale n. 64/2010

    Conferma l’inquadramento tributario della tariffa rifiuti e l’assenza di un presupposto per l’applicazione dell’IVA.

  • Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 5078/2016

    La tariffa rifiuti non rappresenta il corrispettivo di una prestazione di servizi, ma un prelievo tributario; pertanto l’IVA non può essere applicata sulla relativa somma.

Massime di principio

  • Quando un prelievo per la gestione dei rifiuti è determinato unilateralmente dall’ente in base a presupposti legali, come la superficie dell’immobile e la potenziale produzione di rifiuti, esso tende a essere qualificato come tributo e non come corrispettivo contrattuale.
  • L’IVA non dovrebbe essere applicata su un prelievo avente natura tributaria, perché manca una prestazione di servizi resa nell’ambito di un rapporto sinallagmatico tra ente e contribuente.
  • La denominazione di “tariffa” non è decisiva: occorre valutare la struttura concreta del prelievo, i criteri di determinazione e il rapporto giuridico tra ente e contribuente.
  • In casi analoghi, il contribuente può contestare l’IVA applicata sulla tariffa rifiuti richiamando la natura tributaria del prelievo e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità consolidata.
  • La decisione non esclude automaticamente la debenza della tariffa o del tributo principale: nel caso esaminato è stata esclusa soltanto l’IVA, mentre le ulteriori contestazioni del contribuente sono state rigettate.

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