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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27381/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda il riconoscimento, da parte del G.i.p. del Tribunale di Palermo, di un certificato di congelamento emesso dalla Procura nazionale dei Paesi Bassi nei confronti di due indagati, con esecuzione in Italia su un immobile sito a Palermo sino alla concorrenza di un importo indicato dall'autorità estera. La difesa di una delle destinatarie del provvedimento ha proposto impugnazione contro il decreto del G.i.p. ai sensi degli artt. 322 e 324 c.p.p. e dell'art. 2, comma 5, d.lgs. n. 203/2023. Il Tribunale di Palermo, sezione riesame, ha però qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione ex art. 666, comma 6, c.p.p., trasmettendo gli atti alla Corte. Il motivo centrale era quindi la corretta individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro il decreto di riconoscimento ed esecuzione di un provvedimento di congelamento emesso da altro Stato membro ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1805 e del d.lgs. n. 203/2023.

La decisione

La Corte ha stabilito che il decreto del G.i.p. di Palermo che riconosce ed esegue un certificato di congelamento emesso da altro Stato membro è impugnabile con richiesta di riesame ai sensi degli artt. 322 e 324 c.p.p., richiamati dall'art. 2, comma 5, d.lgs. n. 203/2023, e non con ricorso per cassazione ex art. 666, comma 6, c.p.p. Ha quindi ritenuto errata la riqualificazione operata dal Tribunale del riesame e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso, trattandosi di riesame da esaminare nel merito.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2018/1805

    Il Regolamento disciplina il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca; garantisce un mezzo di impugnazione nello Stato di esecuzione, ma rimette al diritto interno la disciplina processuale concreta del rimedio.

  • d.lgs. 7 dicembre 2023, n. 203

    art. 2, commi 1, 4 e 5; art. 3, comma 5

    Per i provvedimenti di congelamento, l'autorità di esecuzione è il G.i.p. del capoluogo del distretto in cui si trova il bene; il decreto è adottato con motivazione e, quanto a esecuzione, revoca e impugnazione, si applicano in quanto compatibili le norme sul decreto di sequestro preventivo. Il ricorso per cassazione è previsto espressamente solo per i provvedimenti di confisca.

  • art. 322 c.p.p.

    Richiamato quale base del riesame nel sistema delle misure reali, in combinato con l'art. 324 c.p.p.

  • art. 324 c.p.p.

    Indicato come norma che disciplina il riesame del sequestro preventivo, ritenuto il rimedio applicabile al congelamento riconosciuto in Italia.

  • art. 666, comma 6, c.p.p.

    Esclude la sua applicabilità al decreto di riconoscimento ed esecuzione del congelamento, perché riguarda l'incidente di esecuzione e non il sistema delle impugnazioni proprio del sequestro preventivo.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Usato dal Tribunale per la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ma la Corte ritiene errata tale qualificazione.

  • art. 309 c.p.p.

    Richiamato nel dispositivo per la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo costituito ai sensi di tale norma, per l'ulteriore corso del riesame.

Massime di principio

  • Nel sistema del riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento, il rimedio contro il decreto interno di esecuzione è quello previsto per la misura reale nazionale corrispondente, e non il ricorso per cassazione dell'incidente di esecuzione, salvo diversa previsione espressa.
  • Quando il legislatore rinvia, per esecuzione, revoca e impugnazione, alle norme sul sequestro preventivo, il provvedimento di congelamento va trattato processualmente come una misura cautelare reale, con accesso al riesame.
  • La nozione di "esecuzione" utilizzata nel diritto dell'Unione e nel decreto di recepimento non coincide automaticamente con l'esecuzione penale codicistica; essa indica l'attuazione nel territorio dello Stato del provvedimento estero, senza trasformare il decreto nazionale in un atto dell'incidente di esecuzione.
  • Il sistema distingue in modo netto tra congelamento e confisca: per il primo opera il rinvio alla disciplina del sequestro preventivo; per la seconda il legislatore prevede espressamente il ricorso per cassazione per violazione di legge.
  • La qualificazione del mezzo di impugnazione non può comprimere il grado di controllo previsto dalla legge per la misura reale, quando il provvedimento incide immediatamente sulla disponibilità del bene e sulla proprietà dell'interessato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro preventivo
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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