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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19152/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei suoi confronti per plurimi reati in materia di stupefacenti, armi e ricettazione. La difesa deduceva, con i primi due motivi, l'erroneità della conferma del giudizio di responsabilità penale, sostenendo in sostanza una lettura alternativa delle risultanze probatorie e chiedendo ulteriori approfondimenti istruttori. Con il terzo motivo contestava la confisca di denaro e di un orologio di lusso, ritenendola ingiustificata. Con il quarto motivo lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito probatorio, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta esauriente e razionale. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il motivo sulla confisca, poiché i giudici di merito avevano già spiegato la sproporzione tra i beni sequestrati e le risorse economiche dell'imputata. Parimenti infondato è stato giudicato il motivo sulle attenuanti generiche, essendo stata valorizzata la gravità oggettiva dei fatti, inclusiva della detenzione in abitazione di oltre 140 chili di droga, tre armi, una delle quali da guerra, e munizioni. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguito l'obbligo di pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice in materia di stupefacenti posta a fondamento della condanna per detenzione illecita di droga

  • art. 23 l. n. 110/1975

    norma in materia di armi richiamata tra i capi di imputazione

  • art. 2 l. n. 895/1967

    norma in materia di armi e munizioni richiamata tra i capi di imputazione

  • art. 648 c.p.

    norma sulla ricettazione richiamata tra i capi di imputazione

  • art. 697 c.p.

    norma in materia di detenzione abusiva di armi richiamata tra i capi di imputazione

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito prospettare una diversa ricostruzione delle fonti probatorie quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, esauriente e razionale.
  • Le censure che si limitano a contrapporre valutazioni di merito diverse da quelle già effettuate dai giudici di merito sono manifestamente infondate e non possono fondare l'annullamento in cassazione.
  • La confisca di beni può essere confermata quando i giudici di merito diano conto della sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e le risorse economiche dell'imputato.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando sia adeguatamente motivato sulla base della gravità oggettiva dei fatti e dell'assenza di elementi di meritevolezza.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioDetenzione di armiRicettazione
RamiProcesso penaleStupefacentiArmiDelitti contro il patrimonio
IstitutiConfisca

Testo integrale

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