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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2142/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari deducendo: (i) violazione dell'art. 309 c.p.p. per la trasmissione tardiva al riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni; (ii) insufficienza e contraddittorietà delle prove circa l'esistenza del sodalizio mafioso collegato a Greco Emanuele, in particolare alla luce di un precedente provvedimento della Corte d'appello che avrebbe escluso elementi indiziari; (iii) carenza di prova del requisito soggettivo e oggettivo del concorso esterno (artt. 110 e 416-bis c.p.), sostenendo che i rapporti commerciali fossero limitati alla famiglia Greco e non all'associazione; contestazioni puntuali sulla ricostruzione fattuale (versamenti, forniture, date di sequestro) e sul travisamento delle intercettazioni; (iv) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari e nella applicabilità della presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p., nonché mancata adeguata motivazione nella scelta della misura meno afflittiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la correttezza dell'operato del Tribunale del riesame. In sintesi: il primo motivo (intercettazioni) è stato ritenuto infondato perché la tardiva trasmissione dei decreti al riesame non comporta automaticamente inefficacia o inutilizzabilità delle captazioni salvo specifiche illegittimità; il secondo e il terzo motivo sono stati considerati inammissibili in quanto tentativi di sindacare in sede di legittimità valutazioni di merito e la congruità della motivazione del riesame è stata ritenuta adeguata (il Tribunale ha ricostruito la storia criminale del presunto capo e il ruolo di mediazione/integrazione economica dei Bella); il quarto motivo è respinto poiché la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.) si applica anche al concorso esterno in associazione mafiosa, e il Tribunale ha adeguatamente valutato il "tempo silente" e motivato la sostituzione della misura con arresti domiciliari. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    art. 309 c.p.p. (riguarda l'efficacia delle misure cautelari e la trasmissione degli atti al giudice del riesame)

    La Corte conferma che la mancata o tardiva allegazione dei decreti autorizzativi al riesame non determina automaticamente l'inefficacia della misura né l'inutilizzabilità delle intercettazioni, salvo quegli ipotetici casi in cui le captazioni risultino adottate fuori dei casi consentiti dalla legge o in violazione degli artt. 267-268 c.p.p.

  • artt. 267 e 268 cod. proc. pen.

    artt. 267, 268 c.p.p. (disciplinano i casi e le condizioni per l'adozione delle intercettazioni)

    Violazioni di queste norme possono rendere inutilizzabili le intercettazioni; la semplice tardiva trasmissione non è sufficiente a questo effetto.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3 c.p.p. (presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari in presenza di gravi indizi e pericolo di fuga o inquinamento)

    La Corte ribadisce che la presunzione relativa opera anche quando è contestato il reato di concorso esterno in associazione mafiosa; può giustificare misure cautelari salvo che il beneficiario dimostri il venir meno delle esigenze cautelari.

  • art. 110 cod. pen.

    art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato)

    Rilevante per la configurazione del concorso esterno: è necessaria la verifica sia degli elementi soggettivi che di quelli oggettivi del contributo esterno all'associazione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso)

    La Corte di Cassazione conferma che l'accertamento dell'esistenza e della caratura mafiosa del sodalizio rientra nelle valutazioni di merito del giudice di merito; in sede di legittimità non è consentita una revisione estesa del peso degli indizi.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606 c.p.p. (motivi di ricorso per cassazione e limiti del sindacato)

    La Corte ricorda i limiti del ricorso per cassazione: molte censure mosse dal ricorrente erano di fatto impugnazioni di merito non deducibili in sede di legittimità.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    art. 292 c.p.p. (motivazione dell'ordinanza di applicazione della misura)

    Il giudice deve motivare le esigenze cautelari; nel caso concreto il riesame ha ritenuto la motivazione del GIP sufficiente e ha comunque rivalutato le esigenze adottando misura meno afflittiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616 c.p.p. (conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione)

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria come nella vicenda oggetto del provvedimento.

Massime di principio

  • La tardiva trasmissione al giudice del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni non comporta automaticamente l'inefficacia delle captazioni: occorre dimostrare una illegittimità sostanziale nell'adozione delle intercettazioni (violazione degli artt. 267-268 c.p.p.).
  • In sede di Cassazione non è consentito un sindacato esteso sul merito e sulla rivalutazione dello spessore degli indizi: molte censure che mirano a rimettere in discussione le valutazioni probatorie del giudice di merito si risolvono in inammissibilità.
  • La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. si applica anche quando è contestato il reato di concorso esterno in associazione mafiosa; spetta al difensore allegare elementi che ne dimostrino il venir meno.
  • Il giudice del gravame non è tenuto a confutare punto per punto tutte le deduzioni difensive: è sufficiente una motivazione globale e coerente che renda comprensibile il convincimento motivazionale.
  • Dispute su ricostruzioni fattuali (significato di conversazioni intercettate, rilevanza di pagamenti o date) devono generalmente essere affrontate in sede di merito; in cassazione risultano difficilmente apprezzabili se non emergono errori logici o giuridici evidenti.
  • Il cosiddetto "tempo silente" può attenuare le esigenze cautelari e giustificare misure meno afflittive, ma non necessariamente esclude il pericolo di reiterazione quando permangono elementi indicativi di pericolosità o possibilità di nuove condotte (es. costituzione di nuove società).
  • Per ottenere l'inutilizzabilità delle intercettazioni occorre contestare specificamente l'illegittimità della loro adozione nelle ipotesi previste dalle norme; l'assenza di tale deduzione rende inefficace l'eccezione basata solo sulla tardiva produzione degli atti.

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