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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19182/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non ricorressero i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. La Corte di cassazione rileva che i due motivi dedotti erano meramente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito: in particolare, era stata contestata l'esclusione della dedotta resistenza passiva e la qualificazione della reazione dell'imputato come violenta, nonché la presenza di soggetti diversi dagli operanti al momento del fatto. Tali doglianze erano già state vagliate con argomentazioni prive di vizi logici o giuridici.

Norme richiamate

  • art. 341-bis c.p.

    norma richiamata come base del reato di oltraggio a pubblico ufficiale oggetto di condanna e di censura in cassazione

  • art. 337 c.p.

    norma richiamata come base del reato di resistenza a pubblico ufficiale oggetto di condanna e di censura in cassazione

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per affermare che la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone la colpa nella proposizione del ricorso inammissibile

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza specifica confutazione, censure già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata con motivazione immune da vizi logici o giuridici.
  • La deduzione di una diversa ricostruzione del fatto, se non accompagnata dall'indicazione di specifici errori della motivazione o di violazioni di legge, non è sufficiente a superare il giudizio di inammissibilità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende consegue ove non emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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