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Sentenza

Sentenza del 20/12/2019 n. 34249 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società hanno impugnato la sentenza della CTR della Puglia relativa alla rettifica catastale, effettuata tramite procedura DOCFA, di 14 aerogeneratori situati a Biccari. Contestavano, anzitutto, la sufficienza della motivazione degli avvisi, sostenendo di non essere state adeguatamente informate dei criteri utilizzati dall'Ufficio. Contestavano inoltre l'inquadramento degli impianti nella categoria catastale D/1 anziché nella categoria E, richiamando la pubblica utilità e la funzione sociale della produzione di energia da fonti rinnovabili. Infine, censuravano il metodo di determinazione della rendita, ritenendo non applicabili i criteri ordinari di stima e contestando l'inclusione delle pale e degli impianti fissi nel valore catastale. Nella memoria hanno anche chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 TFUE.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la motivazione degli avvisi, poiché l'accertamento era avvenuto a seguito di DOCFA e l'Ufficio aveva indicato i dati oggettivi e i valori comparativi utilizzati, ricavati anche da altri parchi eolici e dai bilanci depositati presso la Camera di Commercio. Ha confermato che i parchi eolici sono assimilabili a centrali elettriche e devono essere accatastati nella categoria D/1 - Opifici, non nella categoria E; la qualificazione delle opere come di pubblica utilità non incide sulla classificazione catastale. Ha inoltre ritenuto legittima la determinazione della rendita mediante stima diretta e metodo comparativo, includendo gli impianti fissi strutturalmente essenziali, comprese le pale eoliche. È stata esclusa la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte UE. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese, liquidate in 2.600 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell'eventuale ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 387/2003, art. 12

    "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili [...] sono di pubblica utilità ed indifferibili e urgenti"

    La qualificazione degli impianti come opere di pubblica utilità serve a semplificare e accelerare le procedure autorizzative, ma non determina la loro classificazione catastale e non impone l'inquadramento nella categoria E.

  • D.L. n. 262/2006, art. 2, comma 40, convertito dalla L. n. 286/2006

    "Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale industriale [...] qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale"

    La norma esprime un'incompatibilità tra immobili autonomi destinati a uso industriale o commerciale e il gruppo catastale E. Un parco eolico dotato di autonomia funzionale e reddituale non può quindi essere ricompreso in tale categoria.

  • Direttiva 2009/28/CE e D.Lgs. n. 28/2011

    Le disposizioni promuovono la produzione di energia da fonti rinnovabili, ma non stabiliscono specifiche regole catastali né prevedono esenzioni o riduzioni della rendita. La determinazione della rendita catastale non costituisce, di per sé, un'imposta o un presupposto d'imposta.

  • R.D.L. n. 652/1939, artt. 4, 5 e 10, convertito dalla L. n. 1249/1939

    Ai fini catastali, l'unità immobiliare produttiva deve essere valutata considerando gli elementi strutturalmente e funzionalmente incorporati nell'immobile, inclusi gli impianti fissi uniti al suolo.

  • D.P.R. n. 1142/1949, artt. 28 e 29

    Le norme disciplinano i criteri di classamento e di determinazione della rendita degli immobili a destinazione produttiva, consentendo il ricorso alla stima diretta e a criteri comparativi adeguati alle caratteristiche del bene.

  • L. n. 208/2015, art. 1, comma 21

    "Sono esclusi dalla stima diretta [...] macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La disposizione, applicabile dal 1° gennaio 2016, ha escluso dalla rendita catastale i cosiddetti imbullonati e gli impianti funzionali al processo produttivo; la decisione richiama tale modifica per confermare che, anteriormente, gli impianti fissi essenziali potevano concorrere alla rendita.

  • L. n. 190/2014, art. 1, comma 244

    La norma ha fatto salva l'interpretazione dell'Agenzia del Territorio contenuta nella circolare n. 6/2012, secondo cui, per gli immobili in categoria D o E, gli impianti fissi uniti al suolo potevano essere computati nella rendita.

  • Codice civile, art. 812

    La nozione di beni immobili contribuisce a individuare gli impianti stabilmente incorporati o uniti al suolo che concorrono alla consistenza e al valore dell'unità immobiliare.

  • Art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stato ritenuto non necessario, perché la normativa europea invocata non disciplina il classamento catastale né impone un trattamento fiscale o catastale agevolato per gli impianti da fonti rinnovabili.

Massime di principio

  • Gli impianti eolici destinati alla produzione di energia, se dotati di autonomia funzionale e reddituale, sono generalmente assimilati a centrali elettriche e classificati catastalmente nella categoria D/1, non nel gruppo E.
  • La dichiarazione di pubblica utilità o di interesse generale di un impianto non comporta automaticamente una categoria catastale agevolata: classificazione catastale, autorizzazioni amministrative e incentivi energetici operano su piani distinti.
  • In una procedura DOCFA, l'avviso di rettifica può essere motivato anche con l'indicazione dei dati oggettivi, della categoria attribuita e dei criteri comparativi utilizzati, se l'Ufficio non contesta i fatti dichiarati dal contribuente ma effettua una diversa valutazione tecnica.
  • Se l'Ufficio modifica anche gli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più dettagliata e indicare chiaramente le differenze riscontrate, così da consentire una difesa effettiva.
  • Gli impianti fissi essenziali e stabilmente uniti al suolo possono concorrere alla rendita catastale secondo la disciplina applicabile al periodo di riferimento; per le annualità successive al 1° gennaio 2016 occorre verificare l'esclusione dei macchinari e degli impianti funzionali al processo produttivo prevista dalla disciplina sugli imbullonati.
  • La normativa europea che promuove le fonti rinnovabili non implica, in assenza di una previsione specifica, l'obbligo per lo Stato di attribuire una categoria catastale privilegiata o una rendita ridotta.

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