Cassazione Penale, Ordinanza n. 31350/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 23/09/2025. Dal testo emerge che le doglianze riproducevano censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito. In particolare, il ricorrente contestava: la propria piena imputabilità; la sussistenza del dolo nei fatti di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.; il trattamento sanzionatorio; il diniego delle circostanze attenuanti generiche; la misura della pena; gli aumenti di pena per plurimi episodi di resistenza ritenuti in concorso formale; il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto tali censure non consentite in sede di legittimità perché meramente riproduttive e già confutate con motivazione corretta, puntuale e immune da manifesta illogicità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano inammissibili in quanto si limitavano a riproporre questioni di merito già vagliate e respinte dai giudici di merito con argomentazioni coerenti e logicamente corrette, sia quanto all'affermazione di responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale sia quanto al trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, ha dato atto che all'inammissibilità seguono le statuizioni ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice dei fatti di resistenza contestati all'imputato; la Corte dà atto della conferma del dolo e della piena imputabilità già motivata nei giudizi di merito.
art. 616 c.p.p.
Richiamato per affermare che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si limitino a riprodurre censure di merito già esaminate e disattese dai giudici precedenti, quando la motivazione impugnata sia giuridicamente corretta, coerente e priva di manifeste illogicità.
- La censura sulla responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale deve confrontarsi con la motivazione sul dolo e sulla piena imputabilità; in assenza di vizi rilevabili in cassazione, la valutazione di merito resta insindacabile.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio, sul diniego delle attenuanti generiche, sulla quantificazione della pena, sugli aumenti per più fatti in concorso formale e sul diniego della sospensione condizionale non sono scrutinabili in cassazione se la sentenza impugnata le ha motivate in modo congruo e non manifestamente illogico.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
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