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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31350/2026 del 14/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 23/09/2025. Dal testo emerge che le doglianze riproducevano censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito. In particolare, il ricorrente contestava: la propria piena imputabilità; la sussistenza del dolo nei fatti di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.; il trattamento sanzionatorio; il diniego delle circostanze attenuanti generiche; la misura della pena; gli aumenti di pena per plurimi episodi di resistenza ritenuti in concorso formale; il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto tali censure non consentite in sede di legittimità perché meramente riproduttive e già confutate con motivazione corretta, puntuale e immune da manifesta illogicità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano inammissibili in quanto si limitavano a riproporre questioni di merito già vagliate e respinte dai giudici di merito con argomentazioni coerenti e logicamente corrette, sia quanto all'affermazione di responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale sia quanto al trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, ha dato atto che all'inammissibilità seguono le statuizioni ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice dei fatti di resistenza contestati all'imputato; la Corte dà atto della conferma del dolo e della piena imputabilità già motivata nei giudizi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per affermare che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si limitino a riprodurre censure di merito già esaminate e disattese dai giudici precedenti, quando la motivazione impugnata sia giuridicamente corretta, coerente e priva di manifeste illogicità.
  • La censura sulla responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale deve confrontarsi con la motivazione sul dolo e sulla piena imputabilità; in assenza di vizi rilevabili in cassazione, la valutazione di merito resta insindacabile.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio, sul diniego delle attenuanti generiche, sulla quantificazione della pena, sugli aumenti per più fatti in concorso formale e sul diniego della sospensione condizionale non sono scrutinabili in cassazione se la sentenza impugnata le ha motivate in modo congruo e non manifestamente illogico.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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