Sentenza n. 2452/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ammonimento orale del Questore adottato ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 11/2009, per condotte ritenute moleste e persecutorie nei confronti dell’ex coniuge
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ammonimento orale adottato dal Questore su istanza dell’ex moglie, deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 8 d.l. n. 11/2009, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, illogicità, arbitrarietà e sproporzione. Ha sostenuto che le conversazioni WhatsApp e gli episodi contestati fossero riconducibili alla conflittualità della separazione e alla gestione del figlio minore, senza minacce, violenze, abitualità o concreta pericolosità, e che l’Amministrazione avesse valorizzato unilateralmente le dichiarazioni della richiedente e gli screenshot senza adeguati riscontri. Ha inoltre contestato l’attendibilità degli screenshot per l’assenza di verifiche tecniche e la mancata integrale ostensione del verbale di sommarie informazioni. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3 e 9 l. n. 241/1990, delle garanzie partecipative e degli artt. 3 e 97 Cost., lamentando la mancata audizione personale richiesta nelle memorie difensive e l’insufficiente valutazione delle proprie osservazioni. In via preliminare ha contestato la tardività del deposito documentale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 73 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione sulla tardività del deposito documentale, rilevando che la documentazione, pur depositata oltre il termine di quaranta giorni liberi previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a., coincideva sostanzialmente con atti del procedimento già conosciuti o conoscibili dal ricorrente e non introduceva fatti nuovi, sicché non era stata compromessa la difesa. Nel merito, il Collegio ha qualificato l’ammonimento ex art. 8 d.l. n. 11/2009 come misura preventiva e cautelare, non subordinata alla prova piena del reato di atti persecutori, alla previa querela o all’accertamento penale definitivo. Sono sufficienti elementi concreti e attendibili idonei a fondare una prognosi di condotte invasive, moleste o pressorie suscettibili di incidere sulla libertà morale e sulla serenità della persona offesa. Nel caso concreto, le conversazioni WhatsApp, considerate nel loro sviluppo temporale e non atomisticamente, evidenziavano reiterati contatti, recriminazioni sulla cessazione della relazione, giudizi svalutativi, controllo e interferenze nella vita personale dell’ex coniuge, oltre alle sommarie informazioni testimoniali sugli atteggiamenti di gelosia e controllo. Tali elementi sono stati ritenuti coerenti e convergenti e non riconducibili alla sola fisiologica conflittualità post-separativa. La conflittualità reciproca non esclude, infatti, la configurabilità di condotte intrusive e pressorie di uno dei soggetti; né la distanza geografica impedisce l’incidenza invasiva di contatti telefonici e telematici reiterati. Il TAR ha ritenuto utilizzabili gli screenshot, poiché il ricorrente non ne aveva specificamente disconosciuto la paternità né aveva indicato concreti elementi di manipolazione; non erano quindi necessarie verifiche forensi proprie del processo penale. La mancata integrale ostensione del verbale testimoniale non ha determinato una concreta lesione difensiva, perché il nucleo essenziale degli addebiti era conoscibile e il ricorrente aveva potuto presentare articolate memorie. Anche la mancata audizione personale non ha viziato il procedimento: il ricorrente aveva ricevuto la comunicazione di avvio, avuto accesso alla documentazione, presentato memorie esaminate dall’Amministrazione e non aveva dimostrato che l’audizione avrebbe apportato deduzioni ulteriori. Il TAR ha distinto il caso concreto dalla pronuncia della Corte EDU G.G. c. Italia, nella quale era stata censurata la sostanziale esclusione dell’interessato dal procedimento. Ha inoltre escluso l’integrazione postuma della motivazione, poiché il provvedimento già indicava fonti istruttorie, condotte, reiterazione e ragioni di rigetto delle difese. Il sindacato giudiziale è stato ritenuto limitato a logicità, congruità e ragionevolezza dell’istruttoria e della prognosi, senza sostituzione alla valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con salvezza dell’ammonimento e condanna del ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. dalla l. 23 aprile 2009, n. 38
fino a quando non sia proposta querela per il reato di cui all’art. 612-bis c.p., la persona offesa possa esporre i fatti all’Autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al Questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta; ... il Questore, assunte ove necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate sui fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento
L’ammonimento è una misura preventiva e cautelare, adottabile sulla base di elementi concreti e attendibili idonei a fondare una prognosi di condotte invasive, moleste o pressorie; non richiede la prova piena del reato di atti persecutori, la previa instaurazione di un procedimento penale o un accertamento definitivo della responsabilità.
art. 612-bis c.p.
La fattispecie penale rileva quale possibile evoluzione delle condotte, ma l’ammonimento può essere adottato prima dell’accertamento del reato e senza prova piena della sua commissione.
artt. 7, 8, 9, 10 e 24 l. 241/1990
Le garanzie partecipative risultano rispettate quando il destinatario riceve la comunicazione di avvio, può conoscere il nucleo sostanziale degli addebiti, accede agli atti essenziali e presenta memorie effettivamente valutate; la mancata audizione personale non determina automaticamente l’illegittimità se non vi è sostanziale esclusione dal procedimento né concreta lesione difensiva.
art. 73, comma 1, c.p.a.
quaranta giorni liberi antecedenti l’udienza pubblica
Il deposito tardivo di documenti non comporta inutilizzabilità quando gli atti riproducono documentazione del procedimento già conosciuta o conoscibile e non compromettono in concreto il contraddittorio e il diritto di difesa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Consente l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti nella diffusione della sentenza quando sussistono esigenze di tutela dei diritti e della dignità.
Massime di principio
- L’ammonimento del Questore previsto dall’art. 8 d.l. n. 11/2009 ha natura preventiva e cautelare: può essere adottato senza querela, senza previa instaurazione di un procedimento penale e senza prova piena del reato di atti persecutori, purché sussistano elementi concreti, attendibili e convergenti idonei a fondare una prognosi di condotte invasive, moleste o pressorie.
- Nel valutare i presupposti dell’ammonimento, le comunicazioni tra le parti devono essere considerate nel loro sviluppo temporale e relazionale complessivo, e non mediante l’isolamento di singoli messaggi; la reiterazione di controllo, colpevolizzazione e interferenza nella sfera personale può eccedere la fisiologica conflittualità derivante dalla separazione.
- La reciprocità della conflittualità tra ex coniugi o genitori separati non esclude che le condotte di uno dei soggetti assumano autonomamente carattere intrusivo e pressorio, quando siano reiteratamente focalizzate sulla vita privata dell’altro e siano obiettivamente idonee a incidere sulla sua serenità e libertà morale.
- Gli screenshot di conversazioni telematiche possono costituire elementi istruttori utilizzabili nel procedimento di ammonimento senza necessità di accertamenti tecnici forensi propri del processo penale, quando il destinatario non ne disconosca specificamente la paternità e non indichi concreti elementi di alterazione o manipolazione.
- Nel procedimento di ammonimento la mancata audizione personale del destinatario non determina di per sé l’illegittimità della misura se egli ha ricevuto la comunicazione di avvio, ha potuto conoscere gli addebiti, accedere agli atti essenziali e presentare memorie articolate, effettivamente valutate dall’Amministrazione, senza dimostrare una concreta utilità ulteriore dell’audizione.
- Il sindacato del giudice amministrativo sull’ammonimento resta circoscritto alla verifica della logicità, congruità e ragionevolezza dell’istruttoria e della valutazione prognostica dell’autorità di pubblica sicurezza, senza sostituzione del giudizio giurisdizionale alle valutazioni amministrative di merito.
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