Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1024/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. prot. 0001417 del 10.02.2026, di rigetto dell'istanza di rimborso delle spese legali ex art. 18 D.L. 67/1997, notificato in data 16.02.2026, nonché di ogni atto presupposto, connesso, prodromico e consequenziale.

Giustizia amministrativa202601813

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente ai sensi dell'art. 18 d.l. 67/1997

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale di rigetto dell'istanza di rimborso delle spese legali, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La controversia riguarda spese sostenute in relazione a condotte oggetto di procedimento penale e disciplinare. Il ricorrente era stato assolto dal Tribunale penale di Napoli, ma aveva ricevuto un richiamo scritto in sede disciplinare. In sede penale era stata accertata la commissione di atti contrari ai doveri d'ufficio, consistiti nell'anticipare o posticipare ingiustificatamente la trattazione di pratiche, favorendo indebitamente alcuni richiedenti il permesso a danno di altri. Il ricorrente ha inoltre dedotto un pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, chiedendo la sospensione dell'efficacia del diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che il rimborso delle spese di difesa del dipendente trova fondamento nell'esigenza di tenerlo indenne dalle spese sostenute nell'esercizio di compiti svolti per conto e nell'interesse dell'amministrazione, purché sussista un nesso di strumentalità diretto tra l'adempimento del dovere e la condotta contestata. Nel caso concreto, le condotte del ricorrente non apparivano riconducibili al fisiologico espletamento del servizio, anche considerando il richiamo scritto disciplinare e l'accertamento, contenuto nella sentenza penale di assoluzione, di atti contrari ai doveri d'ufficio e di indebiti favori accordati ad alcuni richiedenti. Quanto al periculum, il pregiudizio patrimoniale era limitato alla somma di 5.000 euro inizialmente anticipata dall'amministrazione, mentre gli ulteriori esborsi erano già sostenuti e quindi eventualmente reintegrabili all'esito del giudizio di merito. Il ricorrente non aveva chiesto la rateizzazione dell'importo in sede amministrativa, circostanza ritenuta idonea a porre in dubbio l'ammissibilità della tutela cautelare per venire contra factum proprium. Non erano state documentate la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del ricorrente, né prospettato il rischio di irripetibilità del pagamento. Il danno patrimoniale appariva comunque reintegrabile, anche in ragione della natura pubblica del soggetto esattore, mentre il danno non patrimoniale era stato allegato come già verificatosi e non risultava quindi prevenibile o lenibile mediante la misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 18 d.l. 67/1997

    La norma è richiamata quale base dell'istanza di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente.

  • art. 1720, comma 2, c.c.

    Il rimborso delle spese di difesa del dipendente è ricondotto alla regola generale dei rapporti tra mandante e mandatario e all'esigenza di tenere indenne il mandatario dalle spese sostenute nell'interesse del mandante, purché vi sia un nesso diretto di strumentalità con l'adempimento del dovere.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente pubblico presuppone un nesso di strumentalità diretto tra la condotta oggetto del procedimento e l'adempimento dei compiti d'ufficio, nel senso che il dipendente non avrebbe potuto assolvere ai propri doveri senza porre in essere quella specifica condotta.
  • Il fatto che il procedimento penale si sia concluso con un'assoluzione non è, di per sé, sufficiente a fondare il rimborso delle spese legali quando la condotta sia stata ritenuta contraria ai doveri d'ufficio e abbia dato luogo a una sanzione disciplinare.
  • In sede cautelare, il pregiudizio meramente patrimoniale è normalmente insufficiente a integrare il periculum in mora quando sia suscettibile di reintegrazione all'esito del giudizio di merito, salvo la dimostrazione di una situazione economica particolarmente grave o del rischio di irripetibilità della somma.
  • La mancata richiesta, in sede amministrativa, di strumenti idonei a ridurre il pregiudizio patrimoniale, come la rateizzazione, può incidere sulla valutazione dell'ammissibilità e della fondatezza della domanda cautelare, in quanto potenzialmente espressiva di un venire contra factum proprium.
  • Il danno non patrimoniale già integralmente verificatosi non può, di regola, essere prevenuto o attenuato mediante la sospensione cautelare del provvedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoInvalidità del provvedimentoTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.