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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13680/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata restava una condanna per il reato di cui all'art. 336 c.p., definita con applicazione della pena.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena per il reato contestato, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., perché il giudice non avrebbe verificato l'eventuale insussistenza di cause di proscioglimento. La Corte rileva però che, trattandosi di sentenza emessa in sede di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativi di violazione di legge previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e non anche per censure di motivazione sulla mancata valutazione ex art. 129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    Indicato come reato oggetto della condanna impugnata.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato come parametro della dedotta omissione di verifica delle cause di proscioglimento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La Corte lo interpreta nel senso che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è limitato alle sole violazioni di legge tassativamente previste, con esclusione delle censure di motivazione sulla mancata verifica ex art. 129 c.p.p.

  • art. 91 c.p.p.

    Non citato nel testo fornito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di patteggiamento la sentenza applicativa della pena è impugnabile in cassazione nei soli limiti espressamente previsti dalla legge; non è consentito proporre ricorso deducendo vizi di motivazione sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • Quando il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento prospetta motivi estranei ai limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., esso deve essere dichiarato inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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