Sentenza n. 2256/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di predisposizione e rimodulazione del Progetto Individuale di Assistenza ex art. 14 l. 328/2000
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di minore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Comune di Palermo e dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo sull'istanza presentata il 24 settembre 2025, corredata della documentazione disponibile, per la predisposizione e rimodulazione del Progetto Individuale di Assistenza ex art. 14 l. 328/2000 in favore della figlia minore. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell'art. 14 l. 328/2000, dell'art. 3 l. 104/1992, degli artt. 32 e 38 Cost. e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Con un secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 2 l. 241/1990, sostenendo che le amministrazioni fossero tenute a concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il Comune ha resistito sostenendo che non vi fosse un ritardo giuridicamente rilevante, poiché l'istanza non avrebbe chiarito se fosse diretta alla predisposizione di un nuovo progetto o alla rimodulazione di uno già esistente, non avrebbe allegato tutta la documentazione anagrafica e sanitaria necessaria e non avrebbe dimostrato la competenza del Comune quale ente di residenza della minore. L'Azienda sanitaria non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso esaminando prioritariamente il secondo motivo e dichiarando assorbite le ulteriori censure. Ha accertato che il termine per la conclusione del procedimento era decorso senza l'adozione di alcun provvedimento. Ha ritenuto irrilevanti le giustificazioni del Comune: quanto all'incertezza sull'oggetto dell'istanza e alla competenza, l'amministrazione aveva il dovere, ai sensi dell'art. 6, lett. a), l. 241/1990, di verificare d'ufficio le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti dell'azione amministrativa, eventualmente richiedendo chiarimenti all'istante; quanto alla documentazione incompleta, tale incompletezza non impedisce il decorso del termine di conclusione del procedimento. Il giudice ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio-inadempimento e ha condannato Comune e Azienda sanitaria, ciascuno per quanto di competenza, ad adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente pro tempore del Dipartimento regionale competente, con facoltà di delega, da esercitarsi entro i successivi sessanta giorni su istanza di parte. Le amministrazioni sono state condannate in solido al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 l. 328/2000
Costituisce la base normativa dell'istanza diretta alla predisposizione e rimodulazione del Progetto Individuale di Assistenza.
art. 2 l. 241/1990
La pubblica amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto, anche quando ritenga l'istanza manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
art. 6, lett. a), l. 241/1990
Impone all'amministrazione di verificare d'ufficio le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti per l'emanazione del provvedimento, anziché restare inerte davanti a eventuali incertezze dell'istanza.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di chiedere l'accertamento dell'obbligo di provvedere una volta decorso il termine procedimentale e comunque entro un anno dalla sua scadenza; il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
art. 3 l. 104/1992
Richiamato dalla ricorrente quale parametro di tutela della persona con disabilità; la relativa censura è stata assorbita per effetto dell'accoglimento del motivo sul silenzio.
artt. 32 e 38 Cost.
Richiamati dalla ricorrente quali parametri costituzionali di tutela della salute e dell'assistenza sociale; le relative censure sono state assorbite.
Massime di principio
- La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento espresso entro il termine procedimentale anche quando ritenga l'istanza manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
- L'eventuale ambiguità dell'istanza circa il suo oggetto o l'amministrazione competente non legittima l'inerzia: l'amministrazione deve verificare d'ufficio i presupposti di ammissibilità, la legittimazione e la competenza e, se necessario, richiedere chiarimenti all'istante.
- L'incompletezza della documentazione allegata a un'istanza privata non impedisce, di per sé, il decorso del termine per la conclusione del procedimento; l'amministrazione deve attivarsi per acquisire gli elementi mancanti e concludere il procedimento.
- Decorso il termine di conclusione del procedimento, l'interessato può proporre l'azione avverso il silenzio entro un anno dalla scadenza; in caso di accoglimento, il giudice può ordinare l'adozione di un provvedimento espresso entro un termine prefissato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
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