Sentenza del 18/01/2017 n. 1104 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della Commissione Tributaria Regionale, sostenendo che la società avesse dichiarato un corrispettivo di vendita immobiliare inferiore a quello effettivo. L'immobile, acquistato all'asta per circa 609.419 euro, era stato rivenduto nello stesso anno per circa 1.071.263 euro, mentre un listino prezzi rinvenuto dall'Ufficio indicava un valore commerciale di circa 1.780.743 euro. Secondo l'Agenzia, la differenza costituiva ricavi non dichiarati e plusvalenza sottratta a tassazione. L'Ufficio contestava inoltre un intreccio di cessioni immobiliari e di quote societarie tra soggetti collegati, ritenuto finalizzato a ottenere un indebito risparmio fiscale mediante una condotta elusiva o abusiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato, in sostanza, l'annullamento dell'accertamento. Ha ritenuto non sufficiente il solo listino prezzi a dimostrare che l'immobile fosse stato effettivamente venduto a un valore superiore a quello fatturato, poiché si trattava di una stima o proiezione del valore di mercato e non della prova certa del corrispettivo realmente percepito. Quanto all'abuso del diritto, la Corte ha affermato che l'Amministrazione deve provare sia il disegno elusivo sia l'uso irragionevole e artificioso degli strumenti negoziali, mentre il contribuente deve allegare eventuali ragioni economiche alternative o concorrenti. Nel caso concreto l'Agenzia non aveva fornito elementi sufficienti né sul disegno elusivo né sull'illogicità economica delle operazioni. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1
La norma disciplina l'accertamento analitico-induttivo dei redditi. La sua applicazione richiede elementi presuntivi dotati di gravità, precisione e concordanza; nel caso concreto il listino prezzi non è stato ritenuto sufficiente.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
La disposizione riguarda l'accertamento ai fini IVA. Anche in questo ambito l'Amministrazione deve fondare la rettifica su elementi idonei a dimostrare l'effettivo corrispettivo o la reale entità delle operazioni.
Art. 2697 cod. civ.
Stabilisce l'onere della prova: chi pretende di far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi deve provarli. In materia antielusiva, l'Amministrazione deve provare il disegno abusivo e l'operazione artificiosa.
Principio generale antielusivo e divieto di abuso del diritto
Non possono essere riconosciuti vantaggi fiscali ottenuti mediante operazioni prive di significative ragioni economiche diverse dal risparmio d'imposta e strutturate in modo artificioso. Tuttavia, l'abuso non ricorre quando l'operazione è spiegabile anche attraverso ragioni extrafiscali non marginali.
Principi costituzionali di capacità contributiva e progressività dell'imposizione
Secondo la Corte, tali principi costituiscono il fondamento del divieto generale di abuso del diritto in materia di tributi non armonizzati, senza violare la riserva di legge, poiché non introducono nuove imposte ma impediscono il riconoscimento di vantaggi fiscali abusivi.
Cass. SS.UU. n. 30005 del 2008; Cass. n. 11236 del 2011; Cass. n. 21782 del 2011; Cass. n. 20029 del 2010; Cass. n. 1372 del 2011
Le pronunce richiamate precisano che l'Amministrazione deve dimostrare il disegno elusivo e l'alterazione artificiosa degli schemi negoziali, mentre il contribuente può escludere l'abuso indicando ragioni economiche alternative o concorrenti, purché non marginali.
Massime di principio
- Un listino, una stima o un valore commerciale teorico non dimostra da solo che il contribuente abbia incassato un corrispettivo maggiore di quello dichiarato: occorrono ulteriori elementi concreti, gravi, precisi e concordanti.
- La differenza tra valore di mercato stimato e prezzo dichiarato non comporta automaticamente evasione; il Fisco deve provare l'effettivo prezzo occulto o altri fatti specifici da cui desumere ricavi non dichiarati.
- Per contestare l'abuso del diritto non è sufficiente evidenziare un risparmio fiscale o la presenza di operazioni collegate: l'Amministrazione deve dimostrare un disegno elusivo e una costruzione negoziale artificiosa o anomala.
- Il contribuente può superare la contestazione antielusiva dimostrando ragioni economiche reali, organizzative, finanziarie o commerciali, anche se accompagnate da effetti di risparmio fiscale.
- La coesistenza, nello stesso accertamento, di una contestazione di evasione e di una contestazione di elusione richiede una motivazione chiara e distinta: l'evasione riguarda ricavi o corrispettivi occultati, mentre l'elusione riguarda operazioni formalmente lecite ma prive di adeguata sostanza economica e finalizzate principalmente al vantaggio fiscale.
- La valutazione degli indizi compete al giudice di merito; in cassazione è censurabile soprattutto la motivazione illogica, apparente o incongrua, non la semplice diversa valutazione delle prove.
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