Cassazione Penale, Ordinanza n. 00361/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non specifici, meramente reiterativi delle deduzioni d’appello e sostanzialmente finalizzati a una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa nel giudizio di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità per truffa. Il ricorrente lamentava, in sostanza, l’erroneità della motivazione posta a base della condanna, ma la Corte di cassazione rileva che le censure si limitavano a riproporre le doglianze già formulate in appello e già disattese, senza una critica argomentata specifica alla sentenza impugnata. Inoltre, i motivi erano diretti a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La Corte prende atto che il giudizio di responsabilità verteva sul reato di truffa, senza rimettere in discussione in sede di legittimità la tenuta della motivazione di merito sulla sussistenza del reato.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata della decisione impugnata; la mera riproposizione delle censure già svolte in appello non soddisfa il requisito di specificità.
- Sono inammissibili le doglianze che, sotto l’apparente denuncia di vizi motivazionali o di violazioni di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
- Quando la Corte di appello abbia fornito una motivazione completa e logicamente coerente sulla responsabilità penale, la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rilettura del compendio probatorio.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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