Sentenza del 07/02/2018 n. 2942 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva annullato l'avviso di liquidazione e la relativa cartella, emessi dopo la revoca delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 604 del 1954 per la piccola proprietà contadina. I motivi riguardavano: la mancata produzione entro tre anni del certificato definitivo dell'Ispettorato agrario; l'insufficiente motivazione della CTR sulla non imputabilità del ritardo al contribuente; la destinazione urbanistica non agricola di parte dei terreni; l'omessa pronuncia sulla cessione di alcuni terreni prima del decorso del quinquennio previsto dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi quattro motivi dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il quinto. Ha stabilito che il certificato definitivo doveva essere prodotto entro tre anni dalla registrazione dell'atto, a pena di decadenza dalle agevolazioni, salvo che il contribuente dimostrasse sia il ritardo colpevole della pubblica amministrazione sia la propria diligente attività per ottenere e sollecitare tempestivamente il certificato. La CTR aveva ritenuto apoditticamente non imputabile il ritardo, benché il certificato fosse stato trasmesso dall'Ispettorato al contribuente alcuni giorni prima della scadenza. Inoltre, la CTR non aveva esaminato le ulteriori ragioni della revoca relative alla destinazione urbanistica dei terreni e alla cessione infraquinquennale di parte di essi. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la non imputabilità del ritardo e gli ulteriori motivi, decidendo anche sulle spese.
Norme richiamate
Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 2
Disciplina i requisiti delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni destinati alla formazione della piccola proprietà contadina.
Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 3
Prevede il certificato definitivo dell'Ispettorato agrario quale documento attestante i requisiti necessari per l'agevolazione.
Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 4
Impone la produzione del certificato definitivo entro tre anni dalla registrazione dell'atto; la mancata produzione comporta la decadenza dall'agevolazione e l'applicazione dell'imposta ordinaria, salvo prova della non imputabilità del ritardo al contribuente.
Legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 7
Prevede una causa di decadenza dall'agevolazione in caso di cessione dei terreni acquistati prima del decorso di cinque anni, salvo le eventuali eccezioni riconosciute dalla disciplina applicabile.
Decreto-legge n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito dalla Legge n. 248 del 2006
È richiamato in relazione alla rilevanza della destinazione urbanistica dei terreni ai fini della valutazione dei requisiti agevolativi.
Codice civile, art. 2697
Regola l'onere della prova; nel caso concreto spettava al contribuente dimostrare che il ritardo nella produzione del certificato non fosse a lui imputabile.
Codice di procedura civile, art. 112
Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e i motivi dedotti; la CTR lo ha violato omettendo di esaminare alcune autonome ragioni della revoca.
Codice di procedura civile, art. 360
Individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge, l'omessa pronuncia e il vizio di motivazione.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale richiede la produzione di un certificato entro un termine decadenziale, il termine deve essere rispettato, salvo che il contribuente provi concretamente che il ritardo dipende dalla pubblica amministrazione.
- Non è sufficiente dimostrare di aver presentato tempestivamente la richiesta del certificato: occorre provare di aver agito con normale diligenza, anche sollecitando l'ufficio quando la scadenza si avvicina.
- Se la pubblica amministrazione trasmette il certificato al contribuente prima della scadenza, anche se pochi giorni prima, il contribuente deve spiegare e provare perché non fosse oggettivamente possibile inoltrarlo all'amministrazione finanziaria in tempo.
- L'onere di provare la non imputabilità del ritardo grava sul contribuente e non sull'amministrazione finanziaria.
- Il giudice tributario può accertare autonomamente i requisiti dell'agevolazione quando il certificato non è stato tempestivamente prodotto per comprovata inerzia della pubblica amministrazione; ciò non consente di superare il termine quando il ritardo dipende da negligenza del contribuente.
- La destinazione urbanistica dei terreni e la loro eventuale cessione entro il quinquennio possono costituire autonome ragioni di decadenza e devono essere esaminate separatamente dal giudice.
- Quando una sentenza omette di esaminare motivi autonomi e potenzialmente decisivi dell'amministrazione, la Cassazione può cassarla con rinvio, senza definire necessariamente in via definitiva la spettanza dell'agevolazione.
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