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Sentenza

Sentenza n. 2003/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 3322/2024, che aveva condannato il Ministero a riconoscere mediante accredito sulla Carta elettronica del docente € 300,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, pubblicata il 12 dicembre 2024, notificata il 18 dicembre 2024 e passata in giudicato. Il titolo riconosceva € 300,00 a titolo di risarcimento per l’omessa fruizione della Carta elettronica del docente, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo. Dedotta la persistente inottemperanza del Ministero, il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia e la rifusione delle spese. Il Ministero non ha adeguatamente contestato la pretesa. Il TAR ha verificato anche il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso e dichiara l’inottemperanza del Ministero. Ordina di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori e gli oneri aventi titolo nel provvedimento, inclusi gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza. La quantificazione indicata dal creditore non vincola l’Amministrazione: capitale residuo e interessi devono essere verificati secondo il titolo e la legge, in particolare quanto a misura e decorrenza. In caso di inutile decorso del termine, il Ragioniere Generale dello Stato è nominato commissario ad acta; su istanza del creditore, dovrà operare nei successivi 60 giorni, determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti necessari al pagamento, senza compenso. Il Ministero è condannato alle spese, liquidate in € 400,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione ai difensori antistatari. Disposta inoltre la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in relazione ai potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione, né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione consente l’ottemperanza per l’esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato; nella specie la sentenza lavoristica costituisce titolo idoneo e non contestato in modo adeguato.

  • artt. 1282 e ss. c.c.

    È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, per il quale le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

    La misura e la decorrenza degli interessi e del capitale residuo non sono determinate in via vincolante dai conteggi del creditore, ma devono essere verificate in base al titolo e alle disposizioni di legge applicabili.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, per il quale le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

    Per le amministrazioni indicate, l’azione di recupero coattivo per il pagamento di somme dovute in base a un titolo esecutivo può essere avviata dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo; il TAR accerta che tale termine era trascorso.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese devono distrarsi a favore dei difensori avv.ti Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.

    La dichiarazione dei difensori di essere antistatari giustifica la distrazione in loro favore delle spese di lite liquidate.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le spese devono distrarsi a favore dei difensori avv.ti Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.

    Le disposizioni sono richiamate a fondamento della regolazione e della distrazione delle spese del giudizio di ottemperanza.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 400,00 (quattrocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002)

    La condanna alle spese comprende il contributo unificato soltanto se dovuto per il giudizio, oltre ai compensi e agli accessori liquidati.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato mira a rendere effettivo il diritto riconosciuto dal titolo e non ha contenuto costitutivo quanto al credito: la sua esatta consistenza discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
  • I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l’Amministrazione; la quantificazione deve essere verificata secondo il titolo e la legge, con riguardo alla misura e alla decorrenza.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, può essere promossa l’azione per il recupero coattivo delle somme dovute.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, il commissario ad acta nominato può essere attivato dal creditore e deve determinare il residuo dovuto e adottare gli atti necessari all’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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