Sentenza n. 866/2026 - Catania, Sezione 1
per l'accertamento e declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi, per il decorso dei termini di cui al combinato disposto dell’art. 2 della L. n. 241/1990, dell’art. 2 della L. Reg. n. 7/2019, in ordine al procedimento di verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di Valutazione d’impatto Ambientale di cui al D.A. n. 240/Gab del 5.7.2023., ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. n. 152/06 e s.m.i. per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 1221,76 kWp e di tutte le relative infrastrutture ed opere connesse, da realizzare nel Comune di Francofonte (SR) Contrada Fornazzo snc, denominato “Ragameli”; nonché del conseguente obbligo di provvedere ai sensi degli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni ambientali relative a un impianto fotovoltaico
Esito
Favorevole al ricorrente (proponente impianto)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Ambiente sull'istanza del 4 aprile 2025, volta alla verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA/VIA relativo alla realizzazione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico di 1221,76 kWp nel Comune di Francofonte. Dopo la comunicazione di avvio del procedimento del 17 aprile 2025, l'amministrazione non ha concluso il procedimento. La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 2 l. n. 241/1990, dell'art. 2 l.r. n. 7/2019, dell'art. 28 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, nonché dei principi di certezza delle posizioni giuridiche, buon andamento, correttezza, legalità, tipicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. In particolare, ha sostenuto che l'art. 28, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 impone di concludere la verifica dell'ottemperanza entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente e che tale termine era ampiamente decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente l'obbligo dell'amministrazione di provvedere, sia in via generale ai sensi dell'art. 2 l. n. 241/1990, sia in applicazione del termine specifico previsto dall'art. 28, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006. Il silenzio-inadempimento ricorre quando l'amministrazione non conclude, entro il termine dovuto, un procedimento già avviato o non evade un'istanza privata diretta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere. L'obbligo di provvedere sussiste anche quando l'amministrazione ritenga l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, purché non sia pretestuosa o abnorme. Nel caso concreto, il termine di trenta giorni per la verifica dell'ottemperanza era decorso senza che il procedimento fosse concluso. Il giudice ha quindi dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato all'amministrazione di concludere l'attività di verifica entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di trenta giorni. Il commissario dovrà esercitare il potere sostitutivo senza che ciò incida sul merito discrezionale della decisione amministrativa. L'Assessorato è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 l. n. 241/1990
Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso e fonda l'obbligo di provvedere sulle istanze private non pretestuose o abnormi.
art. 2 l.r. n. 7/2019
Prevede, nell'ordinamento regionale, l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento entro i termini previsti.
art. 28, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
“L'attività di verifica si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente”.
Stabilisce il termine specifico di trenta giorni per concludere la verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali.
art. 31 c.p.a.
Consente l'azione per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio e consente al giudice di ordinare la conclusione del procedimento e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per il termine di cento giorni entro il quale il commissario ad acta deve presentare la parcella relativa al compenso, a pena di decadenza.
Massime di principio
- Il ricorso avverso il silenzio è esperibile quando l'amministrazione omette di concludere, entro il termine previsto, un procedimento già avviato o di riscontrare un'istanza privata diretta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere, purché sussista uno specifico obbligo giuridico di provvedere.
- L'obbligo di provvedere può derivare direttamente dalla legge, da principi generali dell'azione amministrativa o dalla peculiarità del rapporto tra amministrazione e privato, quando i doveri di correttezza e buona amministrazione generino una legittima aspettativa a conoscere la determinazione amministrativa.
- La pubblica amministrazione deve concludere il procedimento anche quando ritenga l'istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; non può sostituire alla decisione espressa una condotta meramente inerte, salvo che l'istanza sia pretestuosa o abnorme.
- Nel procedimento di verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali previsto dall'art. 28, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, l'attività deve concludersi entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal proponente; il superamento del termine, in presenza dell'obbligo di provvedere, integra silenzio-inadempimento.
- Nel giudizio avverso il silenzio, l'ordine giudiziale di provvedere e l'eventuale attività sostitutiva del commissario ad acta impongono la conclusione del procedimento, ma non predeterminano il contenuto della decisione quando il potere amministrativo conservi natura discrezionale.
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