Sentenza n. 7963/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura adottata in data 18 giugno 2025, con cui è stata disposta la nomina a presidente della Corte d’appello di Bologna della dott.ssa -OMISSIS-, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui, in particolare, la proposta A) formulata dalla quinta commissione del Csm, il concerto del Ministero della giustizia con riferimento alla proposta, il decreto di nomina della dott.ssa -OMISSIS- a presidente della Corte d’appello di Bologna e il resoconto della seduta plenaria del 18 giugno 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del CSM del 18 giugno 2025 di nomina della controinteressata a presidente della Corte d'appello di Bologna, con gli atti presupposti e consequenziali
Esito
Favorevole al resistente (CSM e Ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, inizialmente proponente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e poi trasposto in sede giurisdizionale, ha dedotto un unico articolato motivo, suddiviso in tre censure. In primo luogo, ha denunciato difetto di istruttoria e di motivazione per la mancata considerazione, ai sensi dell'art. 37 del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, di una vicenda disciplinare riguardante la controinteressata. In secondo luogo, ha contestato il giudizio comparativo sugli indicatori specifici di cui all'art. 20 del testo unico, sostenendo che le proprie esperienze in secondo grado e direttive fossero maggiormente affini all'ufficio da conferire rispetto alla lunga esperienza direttiva della controinteressata in primo grado. In terzo luogo, ha censurato la prevalenza attribuita alla controinteressata sugli indicatori generali, sostenendo che il CSM non avesse adeguatamente considerato anche le proprie funzioni semi-direttive svolte di fatto. Il ricorrente non contestava che entrambi i candidati possedessero il merito necessario; contestava invece la valutazione delle attitudini e la comparazione qualitativa delle rispettive esperienze.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo legittima la delibera del CSM. Quanto alla vicenda disciplinare, ha interpretato l'art. 37 del testo unico nel senso che il comma 1 impone al CSM di acquisire piena consapevolezza delle vicende disciplinari degli aspiranti, mentre il comma 2 stabilisce una preclusione tendenzialmente automatica solo per le condanne alla perdita dell'anzianità o alla censura per fatti commessi nell'ultimo decennio. Nel caso concreto non operava alcuna preclusione, poiché la controinteressata era stata prosciolta per particolare tenuità del fatto e non aveva riportato una condanna disciplinare pari o superiore alla censura. L'ampia discussione in plenum dimostrava inoltre che il CSM aveva conosciuto e considerato la vicenda, sicché non sussisteva difetto di istruttoria. Non era neppure necessaria una specifica motivazione sulla non ostatività della vicenda, trattandosi di elemento non qualificato dalla disciplina come ostativo e non rilevante in modo decisivo per la scelta. Il TAR ha inoltre affermato che, in una deliberazione collegiale del CSM, la motivazione può risultare dalla combinazione della proposta della commissione e delle considerazioni emerse durante la discussione plenaria; l'eventuale integrazione della motivazione in plenum, anche dopo il concerto ministeriale, non determina di per sé un vizio. Quanto al giudizio comparativo, il Collegio ha escluso che gli indicatori debbano essere sommati in modo meramente quantitativo: essi richiedono una valutazione qualitativa e complessiva, riservata alla discrezionalità del CSM. La maggiore esperienza del ricorrente in secondo grado poteva essere bilanciata dalla lunga e pregnante esperienza direttiva della controinteressata, dalla durata, dai risultati organizzativi conseguiti e dalle attività di collaborazione gestionale svolte. Anche le funzioni semi-direttive di fatto del ricorrente erano state considerate, ma ritenute recessive rispetto alle funzioni semi-direttive formalmente esercitate dalla controinteressata, per durata e maggiore vicinanza temporale. Il CSM aveva inoltre valutato le ulteriori esperienze del ricorrente, senza essere tenuto a una sommatoria algebrica dei titoli. La preferenza accordata alla controinteressata sugli indicatori generali è stata ritenuta logica e non irragionevole; comunque, anche in caso di equivalenza dei profili, sarebbe prevalsa la maggiore anzianità della controinteressata ai sensi dell'art. 24, comma 3, del testo unico. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 37 circ. CSM 28 luglio 2015, P-14858, Testo unico sulla dirigenza giudiziaria
«1. Le decisioni adottate dalla sezione disciplinare nei confronti degli aspiranti sono comunque oggetto di valutazione. 2. Le condanne disciplinari sono di regola preclusive al conferimento dell'ufficio in caso di irrogazione della sanzione della perdita dell'anzianità oppure nell'ipotesi di condanna alla censura per fatti commessi nell'ultimo decennio»
Il comma 1 impone al CSM di conoscere e considerare le vicende disciplinari degli aspiranti; il comma 2 introduce una preclusione tendenzialmente automatica solo per le condanne alla perdita dell'anzianità o alla censura, limitatamente a fatti commessi nell'ultimo decennio.
art. 20 circ. CSM 28 luglio 2015, P-14858, Testo unico sulla dirigenza giudiziaria
Gli indicatori specifici per gli uffici direttivi di secondo grado devono essere valutati qualitativamente e in modo complessivo, senza una sommatoria meramente quantitativa delle esperienze.
artt. 25, 26 e 30 circ. CSM 28 luglio 2015, P-14858, Testo unico sulla dirigenza giudiziaria
Nel conferimento degli incarichi direttivi il CSM deve individuare il candidato maggiormente idoneo mediante la valutazione del merito e delle attitudini, attribuendo speciale rilievo agli indicatori specifici per l'ufficio da conferire.
art. 24, comma 3, circ. CSM 28 luglio 2015, P-14858, Testo unico sulla dirigenza giudiziaria
In caso di equivalenza dei profili attitudinali, la maggiore anzianità di ruolo può operare quale criterio residuale di prevalenza.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
«i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria»
L'estensione della motivazione deve essere calibrata sulla rilevanza degli elementi istruttori per la decisione; non è necessario motivare espressamente sul mancato peso di circostanze non ostative e non decisive.
art. 77 reg. int. CSM 26 settembre 2016
La proposta della commissione viene sottoposta al plenum corredato dall'atto di concerto ministeriale, affinché il collegio deliberi.
art. 80, comma 5, reg. int. CSM 26 settembre 2016
Durante la discussione plenaria ciascun consigliere può intervenire, illustrare proposte ed emendamenti o svolgere dichiarazioni di voto.
artt. 81 e 49 reg. int. CSM 26 settembre 2016
Gli emendamenti alla proposta della commissione possono essere discussi e votati secondo la disciplina regolamentare, sicché il plenum non svolge una funzione di mera ratifica.
art. 45 reg. int. CSM 26 settembre 2016
Una volta conclusa la discussione, il plenum procede alle operazioni di voto, iniziando dagli eventuali emendamenti.
Massime di principio
- L'art. 37 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria impone al CSM di acquisire consapevolezza delle vicende disciplinari degli aspiranti a un incarico direttivo, ma stabilisce una preclusione tendenzialmente automatica al conferimento solo per le condanne alla perdita dell'anzianità o alla censura relative a fatti commessi nell'ultimo decennio; un proscioglimento o una sanzione diversa e meno grave non costituiscono, di per sé, causa ostativa.
- Il difetto di istruttoria relativo a una vicenda disciplinare non sussiste quando dagli atti della discussione plenaria emerga che i componenti dell'organo collegiale conoscevano la vicenda e ne hanno discusso, anche se non le hanno attribuito rilievo ostativo.
- Nelle deliberazioni collegiali del CSM, la motivazione della scelta può risultare dalla combinazione della proposta della commissione e delle considerazioni emerse nel dibattito plenaria; l'integrazione o l'approfondimento motivazionale in sede plenaria, anche dopo il concerto ministeriale, non determina di per sé l'illegittimità del procedimento.
- La motivazione amministrativa deve esternare gli elementi rilevanti per la decisione, ma non deve necessariamente spiegare il mancato peso attribuito a ogni circostanza conosciuta dall'amministrazione, quando tale circostanza non sia qualificata dalla legge come ostativa e non sia decisiva secondo ragionevolezza e proporzionalità.
- Nel conferimento degli incarichi direttivi giudiziari, gli indicatori previsti dal Testo unico sulla dirigenza giudiziaria devono essere apprezzati qualitativamente e complessivamente; il CSM non è vincolato a una sommatoria aritmetica delle esperienze, potendo bilanciare l'esperienza in secondo grado con una lunga e pregnante esperienza direttiva in primo grado, valutata anche in base a durata, risultati e capacità organizzativa.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla comparazione degli aspiranti a un incarico direttivo resta circoscritto alla verifica di logicità, coerenza, completezza istruttoria e non arbitrarietà della valutazione, senza sostituire una propria ponderazione a quella discrezionalmente compiuta dal CSM.
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