Sentenza del 31/05/2017 n. 2430 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
DICHIARAZIONE - Emendabilità a favore - Termine di decadenza annuale in sede processuale- Inapplicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la pretesa tributaria sostenendo di poter far valere, nell’ambito del giudizio, una dichiarazione integrativa a proprio favore anche oltre il termine annuale previsto dall’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. 322/1998, nella formulazione vigente prima delle modifiche introdotte dal d.l. 193/2016. La questione riguardava quindi se tale termine di decadenza limitasse anche la possibilità di dedurre in sede contenziosa errori o maggiori imposte risultanti dalla dichiarazione.
La decisione
La sentenza ha stabilito che il termine annuale previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore opera esclusivamente nella fase amministrativa. Esso non preclude al contribuente la possibilità di contestare la pretesa tributaria nel processo e di far valere in giudizio il proprio diritto al rimborso o alla rideterminazione dell’imposta, anche dopo la scadenza del termine annuale. La decisione è conforme all’orientamento espresso dalla Corte di cassazione, sentenza n. 313/2016.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998, nella versione vigente prima del d.l. 193/2016
Il termine annuale previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore
Il termine annuale costituisce una decadenza riferita alla fase amministrativa di presentazione della dichiarazione integrativa e non limita l’esercizio della tutela giurisdizionale del contribuente.
Art. 5, comma 1, lett. a), d.l. 193/2016
La disposizione ha modificato la disciplina delle dichiarazioni integrative, ma la pronuncia si riferisce alla versione precedente della normativa.
Cassazione, sentenza n. 313/2016
Conferma il principio secondo cui il termine per la dichiarazione integrativa a favore opera nella fase amministrativa e non impedisce al contribuente di far valere le proprie ragioni nel giudizio tributario.
Massime di principio
- I termini di decadenza previsti per correggere una dichiarazione nella fase amministrativa non incidono automaticamente sul diritto del contribuente di contestare giudizialmente una pretesa tributaria.
- Nel processo tributario il contribuente può far valere errori dichiarativi e chiedere la rideterminazione dell’imposta, purché il diritto azionato sia ancora soggetto ai termini processuali o prescrizionali applicabili.
- La scadenza del termine per presentare una dichiarazione integrativa non equivale necessariamente alla perdita del diritto sostanziale al rimborso o alla restituzione di quanto indebitamente versato.
- Occorre distinguere tra termini che regolano gli adempimenti amministrativi e termini che limitano direttamente l’azione giudiziaria: solo questi ultimi possono impedire la tutela in giudizio.
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