Cassazione Penale, Sentenza n. 28294/2022 del 19/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza con cui il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello del PM, ha ripristinato la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti; contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di recidiva specifica e l'inidoneità degli arresti domiciliari, richiamando due precedenti ordinanze del GIP di Latina che avevano ritenuto adeguata la detenzione domiciliare e sottolineando l'osservanza delle prescrizioni e l'impegno familiare del prevenuto durante il periodo agli arresti domiciliari.
La decisione
Il ricorso per cassazione è rigettato. La Corte ritiene inammissibili le censure che si limitano a contestare valutazioni di fatto proprie del giudice di merito. Sostiene inoltre che l'ordinanza impugnata non presenta vizi logico-giuridici: il Tribunale ha motivatamente valutato la gravita' dei reati (ingenti quantitativi di cocaina, hashish e marijuana e detenzione illegale di armi), la condanna in primo grado (8 anni con rito abbreviato) e la personalità del prevenuto con pregresse condanne per fatti analoghi, ritenendo che tali elementi giustifichino il ripristino della custodia cautelare. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e la cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per delimitare l'oggetto del ricorso per cassazione in materia cautelare; il ricorrente espone i motivi di censura secondo il disposto dell'articolo.
art. 310 cod. proc. pen.
Richiamato per inquadrare l'appello ex art. 310 (appello in materia cautelare), trattandosi del provvedimento riformato dal Tribunale di Roma.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Dispositivo che disciplina gli adempimenti della cancelleria successivi alla decisione; la Corte ordina gli adempimenti previsti.
Giurisprudenza richiamata: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 (P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001)
Principio secondo cui in sede di legittimità la Corte verifica che il giudice di merito abbia dato adeguata motivazione sulle ragioni della gravita' del quadro indiziario e controlla la congruenza logico-giuridica della motivazione, senza poter rimettere in discussione valutazioni di fatto non manifestamente illogiche.
Massime di principio
- La Corte di cassazione, in materia di misure cautelari personali, non rientra nella valutazione di merito dei fatti: può verificare solo la correttezza logico-giuridica e la completezza della motivazione del giudice di merito, non riesaminare i fatti inediti o le valutazioni probatorie ordinarie.
- La reiterazione o la gravita' di reati analoghi pregressi e la presenza di condanne precedenti possono giustificare il ripristino di misure più afflittive nonostante il periodo di detenzione domiciliare e il rispetto delle prescrizioni durante quest'ultimo.
- Il tempo trascorso sotto misura meno afflittiva e l'osservanza delle prescrizioni non determinano automaticamente l'attenuazione della misura cautelare se permangono esigenze cautelari concrete e attuali desumibili dalla gravita' degli addebiti e dalla personalità dell'indagato.
- Le questioni relative alla valutazione della rilevanza o dell'entità di una violazione delle prescrizioni domiciliarie sono valutazioni di merito e, salvo manifesta illogicità o violazione di legge, risultano insindacabili in cassazione.
- La mancata impugnazione di un precedente provvedimento cautelare da parte del PM non esclude che successivi provvedimenti possano modificare la misura in base all'evoluzione degli elementi di fatto o di diritto valutati dal giudice competente.
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