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Sentenza

Sentenza n. 6391/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento - della nota a firma del Dirigente del IV Settore del 3 ottobre 2022, Protocollo Partenza N. 61733/2022 del 19.10.2022, avente ad oggetto “Applicazione dell’indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 2 co. 46 legge 23 dicembre 1996 n. 662, per le opere eseguite in aree sottoposte al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497 ed al Decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985 n. 431. Indennità prevista dall’art. 15 della citata legge n. 1497/39, Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e legge 23 dicembre 1994 n. 724: sanatoria edilizia domanda di condono n. 6213 del 03.03.1995 prot. 12071. Ditta:Soc. -OMISSIS- – ex Soc. -OMISSIS-”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti e per l’accertamento della intervenuta prescrizione di ogni diritto e/o pretesa del Comune in relazione alla riscossione della sanzione di cui all’art. 15, l. 1497/1939

Giustizia amministrativa202300539

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale di sollecito al pagamento dell’indennità risarcitoria per danno paesaggistico relativa a opere oggetto di concessioni edilizie in sanatoria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la nota comunale del 3 ottobre 2022, protocollata il 19 ottobre 2022, con cui il Comune di Rieti aveva rinnovato la richiesta di pagamento dell’indennità paesaggistica prevista dall’art. 15 della l. 1497/1939, oggi riconducibile all’art. 167 del d.lgs. 42/2004, già richiesta con atti del 2009 e del 2010. La società aveva inoltre proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro gli atti presupposti. Ha dedotto: 1) l’intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa comunale, sostenendo che la pendenza del ricorso straordinario non producesse l’effetto sospensivo della prescrizione; 2) la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento; 3) l’illegittimità delle modalità di calcolo dell’indennità. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di alternatività sostanziale tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario e ha chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. Il terzo motivo, relativo alle modalità di determinazione dell’indennità, è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di alternatività sostanziale: la questione era già stata portata dalla stessa parte davanti al Presidente della Repubblica con riferimento agli atti presupposti, e la nota impugnata costituiva un mero rinnovato sollecito della medesima pretesa. Secondo il giudice, l’alternatività opera anche quando gli atti formalmente impugnati siano diversi, purché vi sia identità sostanziale della controversia, con connessione oggettiva, identità di petitum e causa petendi o rapporto di presupposizione, pregiudizialità o dipendenza. I primi due motivi, riguardanti autonome vicende successive alla proposizione del ricorso straordinario, sono stati esaminati nel merito e respinti. La pendenza del ricorso straordinario sugli atti prodromici sospende il termine di prescrizione sino alla definizione del rimedio, sicché non risultava maturata la prescrizione quinquennale. È stato inoltre escluso l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, poiché la nota aveva natura di mero sollecito di una pretesa creditoria già incorporata in un precedente provvedimento autoritativo e la ricorrente era consapevole sia del procedimento sia delle ragioni della richiesta. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 15 l. 1497/1939

    Prevede l’indennità risarcitoria per il danno paesaggistico, oggetto della pretesa comunale; la disciplina è oggi ricondotta all’art. 167 del d.lgs. 42/2004.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    È indicato come disciplina vigente corrispondente alla precedente previsione dell’art. 15 l. 1497/1939 in materia di indennità per danno paesaggistico.

  • art. 2, comma 46, l. 662/1996

    È richiamato quale fondamento normativo dell’applicazione dell’indennità risarcitoria alle opere eseguite in aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

  • art. 8, comma 2, d.P.R. 1199/1971

    Quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato

    È posto a fondamento del principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario, volto a evitare duplicazioni della tutela e decisioni contrastanti.

  • art. 2945 c.c.

    È richiamato in relazione all’effetto sospensivo della prescrizione prodotto dalla pendenza del ricorso straordinario; il TAR ritiene che tale effetto perduri fino alla definizione del rimedio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Disciplina l’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato nella quale la causa è stata discussa.

Massime di principio

  • Il principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario ha portata sostanziale e non richiede l’identità formale degli atti impugnati: opera anche quando gli atti siano diversi, se le controversie presentano obiettiva identità di petitum e causa petendi o un rapporto di presupposizione, pregiudizialità o dipendenza e riguardano sostanzialmente la medesima questione.
  • Il principio di alternatività tutela il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, non soltanto l’interesse delle parti, ed è diretto a evitare la duplicazione dei giudizi e il rischio di decisioni contrastanti sulla medesima controversia.
  • La pendenza di un ricorso straordinario relativo agli atti prodromici della pretesa amministrativa sospende il termine di prescrizione della pretesa stessa fino alla definizione del ricorso, impedendo il maturare della prescrizione nel periodo di pendenza.
  • La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per un atto avente natura di mero sollecito di una pretesa già incorporata in un precedente provvedimento autoritativo, quando il destinatario conosca già la pendenza del procedimento e le ragioni della pretesa amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggisticaPartecipazione al procedimentoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoDecadenza e tardività

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