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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10594/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per reati connessi all'immigrazione clandestina. ISLAM Md Samadul ha dedotto vizio di motivazione circa la sussistenza delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. HASAN Mehedi e AHMED Raju hanno dedotto violazione di legge per l'erronea applicazione dell'art. 12, comma 3-quinques, D.Lgs. 286/1998, sostenendo che per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione non è necessario un contributo decisivo ma solo una collaborazione reale e utile alla ricostruzione dei fatti.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per ISLAM Md il motivo è giudicato generico e inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; inoltre la questione relativa alla responsabilità non era stata oggetto di appello e non poteva essere sollevata ora. Per HASAN e RAJU la doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata: la Corte ha richiamato la disciplina e la giurisprudenza sull'art. 12, comma 3-quinques, D.Lgs. 286/1998, confermando che l'attenuante richiede una collaborazione reale e utile nella raccolta di elementi decisivi e non può essere riconosciuta quando le dichiarazioni dei ricorrenti sono limitate, contraddittorie o non hanno apportato elementi utili rispetto a un quadro probatorio già determinante. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 286/1998, art. 12, comma 3-quinques

    «Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metá nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attivitá delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o piú autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti».

    L'attenuante premiale richiede una collaborazione concreta e produttiva: non è necessario che il singolo imputato fornisca da solo il contributo decisivo, ma è necessario che la sua collaborazione sia reale e utile nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti o per individuare/catturare gli autori.

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Riferito nella doglianza di Samadul: riguarda condizioni di proscioglimento. La Corte ha ritenuto la deduzione generica e non percorribile in cassazione trattandosi di questione non sollevata in appello.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 3

    Limita la possibilità di formulare censure generiche in cassazione; motivazioni generiche sono inammissibili.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende per i ricorrenti quando l'inammissibilità dipende da profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In cassazione le censure devono essere specifiche e coerenti con i motivi già dedotti in sede di appello: questioni nuove o formulazioni generiche sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
  • L'attenuante di cui all'art. 12, comma 3-quinques, D.Lgs. 286/1998 richiede una collaborazione effettiva e utile agli accertamenti; non è sufficiente la semplice confessione o il pentimento, né è automaticamente necessaria la produzione del contributo decisivo da parte del singolo imputato.
  • La Corte di merito è tenuta a valutare la concretezza e l'utilità delle dichiarazioni del collaboratore in relazione alle conoscenze effettive che questi possedeva; se il quadro probatorio era già determinante e la cooperazione non ha apportato elementi utili, l'attenuante può essere esclusa.
  • Non si può invocare in cassazione la sussistenza di cause di non punibilità non precisate e non oggetto del giudizio di appello: il giudizio è limitato ai motivi devoluti all'organo di impugnazione.
  • Le conseguenze pratiche dell'inammissibilità possono includere spese processuali e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), perciò la difesa dovrebbe curare la completezza e la precisione dei motivi in appello e in cassazione.

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