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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15598/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. Con il primo motivo, articolato in quattro sub-motivi, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la responsabilità penale non fosse adeguatamente provata, che mancasse la dimostrazione della finalità di spaccio, che la condotta dovesse essere ricondotta all'illecito amministrativo per uso personale e che la decisione fosse priva di motivazione perché avrebbe valorizzato solo il dato ponderale della sostanza. Con un ulteriore motivo ha lamentato carenza di elemento psicologico del reato, formulando una censura ritenuta generica. Ha inoltre contestato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo reiterativo di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, che aveva fondato la prova della destinazione a spaccio non solo sul peso della sostanza, ma anche sul rinvenimento di due barattoli di vetro con stupefacente idoneo a ricavare 118 dosi complessive, di un bilancino di precisione, di un coltello intriso di sostanza e sulla documentazione e testimonianza richiamate in sentenza. Ha ritenuto inammissibile anche la doglianza sull'elemento psicologico, per genericità. Quanto al diniego dell'art. 131-bis c.p., ha osservato che la valutazione della tenuità richiede un apprezzamento complessivo ex art. 133 c.p., rimesso al giudice di merito e censurabile solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva dato conto della non particolare tenuità del fatto valorizzando il numero rilevante di dosi ricavabili e la precedente condanna per fatto specifico commesso pochi mesi dopo i fatti di causa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità, contestata e ritenuta non assorbente rispetto alla finalità di spaccio sulla base degli elementi concreti valorizzati dai giudici di merito

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; la motivazione può ritenersi sufficiente se indica gli elementi ritenuti decisivi

  • art. 133 c.p.

    parametro di valutazione della tenuità del fatto e della gravità concreta della condotta, rimesso al giudizio discrezionale del merito

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, art. 1, comma 1, lett. c)

    richiamato per ricordare che, dopo la riforma, nella valutazione dell'art. 131-bis c.p. può rilevare anche la condotta successiva al reato

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, si risolva nella mera contrapposizione di una lettura alternativa delle prove rispetto a quella già logicamente argomentata dal giudice di merito.
  • La destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio può essere desunta non solo dal dato ponderale, ma anche da ulteriori elementi fattuali convergenti, quali il rinvenimento di strumenti per il confezionamento, il frazionamento in dosi e la presenza di confezioni o contenitori idonei allo spaccio.
  • La censura sull'elemento soggettivo è inammissibile quando sia apodittica o del tutto generica, senza misurarsi con la ricostruzione fattuale e argomentativa della sentenza impugnata.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, della colpevolezza e dell'offesa, ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p.; la motivazione del diniego è sufficiente se individua gli aspetti concreti ritenuti decisivi e non può essere sostituita da formule stereotipate.
  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p. può assumere rilievo anche la condotta successiva al reato, secondo il quadro normativo vigente dopo la riforma del 2022.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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