Sentenza n. 1168/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto prefettizio di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza per mancanza dei requisiti psicofisici di idoneità al porto dell’arma; impugnati anche la richiesta comunale di revoca e l’invito a sottoporsi a visita medica
Esito
Favorevole al ricorrente (agente di polizia locale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, agente del Corpo di polizia locale, ha impugnato il decreto prefettizio notificato il 17 luglio 2024, adottato su richiesta del Comune dopo il mancato superamento dell’accertamento di idoneità psicofisica all’uso di armi da fuoco. Ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 65/1986, nonché difetto dei presupposti e di istruttoria e sviamento: l’idoneità al porto d’armi non è tra i requisiti legali per il conferimento o il mantenimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, e il ricorrente continuava a possedere quelli tassativamente previsti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990 e difetto di motivazione, per mancata indicazione di sopravvenute esigenze che giustificassero la revoca. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto. Il Comune ha inoltre eccepito la carenza di interesse, richiamando la questione dell’indennità connessa all’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo, ritenuto assorbente, e ha annullato il decreto prefettizio. Ha stabilito che il potere prefettizio di conferire o dichiarare la perdita della qualifica è vincolato alla verifica dei requisiti tassativamente indicati dall’art. 5 della legge n. 65/1986; l’idoneità psicofisica all’uso delle armi non è uno di essi e la dotazione di armi non è presupposto necessario della qualifica. La disciplina del porto e dell’uso delle armi da parte della polizia locale non consente di aggiungere, in via interpretativa, tale requisito a quelli stabiliti dalla legge. Il secondo motivo non è stato esaminato autonomamente, essendo assorbito dall’accoglimento del primo. È stata respinta l’eccezione comunale di carenza di interesse: la spettanza dell’indennità, pari a circa 20/30 euro mensili, non era oggetto del giudizio e non poteva essere delibata dal giudice amministrativo in questa controversia. Spese integralmente compensate per la recente evoluzione giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 5, commi 2 e 3, l. 7 marzo 1986, n. 65
stante la tassatività delle ipotesi di conferimento e revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza ex art. 5, comma 2 l. n. 65 del 1986, tra esse non rientra quella dell’idoneità psico-fisica all’uso dell’arma, che non è dotazione necessaria per il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in relazione al quale restano unicamente i requisiti previsti dalla legge: a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
Il conferimento e la revoca della qualifica sono vincolati ai requisiti tassativamente elencati dalla legge. L’idoneità psicofisica all’uso delle armi non è requisito per la qualifica di agente di pubblica sicurezza, anche se può rilevare per la dotazione o l’uso dell’arma.
artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Il Collegio condivide il più recente e argomentato orientamento assunto in materia dal Consiglio di Stato, laddove ha esaminato funditus la questione inerente all’interpretazione dell’art. 5, comma 2, l. n. 65 del 1986 e, nello specifico, la questione se il potere del Prefetto di conferire o revocare la qualifica di agente di pubblica sicurezza sia vincolato alle ipotesi tassativamente citate nel suddetto articolo ovvero se sia discrezionale.
Il TAR richiama e fa proprie le argomentazioni della giurisprudenza del Consiglio di Stato, ai sensi delle norme processuali citate, per fondare l’interpretazione vincolata e tassativa dei presupposti di conferimento e revoca della qualifica.
Massime di principio
- Il potere prefettizio di conferire la qualifica di agente di pubblica sicurezza agli appartenenti alla polizia municipale e di dichiararne la perdita è vincolato alla verifica dei requisiti tassativamente ed esaustivamente previsti dall’art. 5 della legge n. 65/1986; non è consentito introdurre ulteriori presupposti in via interpretativa.
- L’idoneità psicofisica al porto o all’uso delle armi non costituisce requisito per il conferimento o il mantenimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza della polizia municipale. La perdita di tale idoneità può incidere sulla possibilità di essere dotati di armi o di svolgere servizi armati, ma non integra di per sé una causa legale di revoca della qualifica.
- La facoltà di portare armi riconosciuta agli agenti di polizia municipale qualificati come agenti di pubblica sicurezza è una conseguenza regolata separatamente e non può essere trasformata in un requisito aggiuntivo per il riconoscimento dello status, che la legge subordina ai presupposti da essa espressamente indicati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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