Cassazione Penale, Sentenza n. 41012/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato era accusato di ricettazione (art. 648 c.p.) per avere, recidivo specifico infraquinquennale, acquistato/ricelato materiali edili (arredo bagno) di provenienza illecita rinvenuti in un suo box il 9/7/2017. In primo grado il Tribunale (rito abbreviato "secco") aveva assolto; la Corte d'appello, accogliendo l'appello del PM, ha riformato l'assoluzione e condannato l'imputato a 3 anni e 900 euro di multa con confisca. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) la Corte d'appello ha violato l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa (esame dell'imputato) prima di riformare una sentenza assolutoria; (2) insufficiente/deficitaria motivazione della corte territoriale; (3) errore nella qualificazione degli elementi del reato di ricettazione e illogicità nella valutazione probatoria; (4) omissione dell'applicazione della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato (art. 442, comma 2).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi: (i) il motivo sulla rinnovazione è infondato perché il primo grado era rito abbreviato "secco" senza assunzione di prove dichiarative in udienza; la riforma si è basata su diversa interpretazione giuridica (punibilità della ricettazione anche se il reato presupposto è improcedibile) e non su rivalutazione di prove dichiarative; (ii) il secondo motivo è generico e non affronta le argomentazioni della Corte territoriale; (iii) il terzo è inammissibile perché mira a una nuova valutazione del merito. Il quarto motivo è invece fondato: la Corte d'appello ha omesso la riduzione di un terzo per il rito abbreviato. Poiché non occorrono nuovi accertamenti, la Cassazione ha annullato senza rinvio la parte relativa alla pena e, esercitando il potere di cui all'art. 620, comma 1, lett. l), ha rideterminato la pena in anni 2 di reclusione e euro 600,00 di multa.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Disciplinata la fattispecie di ricettazione; la Corte territoriale ha ritenuto punibile la condotta anche quando il reato presupposto sia improcedibile, valutazione poi confermata come questione di diritto dalla Cassazione
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
"Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all'esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5."
Stabilisce i presupposti stringenti per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: è dovuta solo se in primo grado siano state assunte prove dichiarative in udienza o nell'ambito di integrazione probatoria del rito abbreviato; nel "rito abbreviato secco" senza assunzione dichiarativa non opera l'obbligo di rinnovazione
art. 442, comma 2 cod. proc. pen.
Prevede la riduzione di un terzo della pena per la scelta del rito abbreviato; omissione di tale riduzione da parte della Corte d'appello è vizio correggibile in cassazione
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazioni di norme processuali e vizi di motivazione (lett. b) e c)); i motivi sono stati esaminati alla luce dei limiti della giurisdizione di legittimità
art. 192 cod. proc. pen.
Riferito in ordine ai doveri di motivazione e alla valutazione della prova, richiamato per contestare (in via generica) la presunta illogicità della motivazione della corte territoriale
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
Attribuisce alla Corte di cassazione il potere di correggere direttamente la determinazione della pena, senza rinvio, quando l'errore può essere eliminato senza nuovi accertamenti
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale (esame dell'imputato) è obbligatoria solo se in primo grado esistono prove dichiarative assunte in udienza o integrazioni probatorie previste dal rito abbreviato; in presenza di un "rito abbreviato secco" l'obbligo non sussiste
- La riforma in peius di una sentenza assolutoria può essere legittima se fondata su diversa interpretazione di diritto (es. punibilità comunque configurabile) e non sulla semplice rivalutazione di prove dichiarative già non assunte in contraddittorio
- La Corte di cassazione non sostituisce il giudizio di merito: sono inammissibili doglianze che chiedono una nuova valutazione della consistenza probatoria quando manchi la manifesta illogicità, contraddittorietà o incompatibilità della motivazione impugnata
- L'omissione da parte del giudice di merito di applicare riduzioni di pena previste dalla legge processuale (es. un terzo per il rito abbreviato) può essere sanata dalla Cassazione senza rinvio quando non siano necessari nuovi accertamenti di fatto
- Nelle impugnazioni per cassazione è necessario confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata: censure generiche sulla motivazione sono spesso inammissibili
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