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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28264/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda proposta da un dirigente medico dipendente di un'azienda sanitaria provinciale per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligo datoriale di graduare le funzioni dirigenziali e di procedere alla pesatura degli incarichi, attività necessarie per quantificare e corrispondere la quota variabile dell'indennità di posizione aziendale. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, ritenendo che l'azienda sanitaria avesse colpevolmente omesso di attivare le procedure di graduazione e pesatura, con conseguente danno risarcibile limitatamente al periodo indicato in sentenza. L'azienda sanitaria proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma prima dell'adunanza camerale depositava atto di rinuncia al ricorso, poi accettato dal controricorrente.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, redatta nelle forme dell'art. 390 c.p.c. come riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Poiché la rinuncia è stata accettata dalla parte personalmente, la Corte ha escluso ogni statuizione sulle spese; ha inoltre rilevato che non ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, previsto solo nei casi di rigetto, improcedibilità o inammissibilità originaria del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022

    La rinuncia al ricorso è rituale se compiuta nelle forme previste dalla norma nel testo vigente dopo la riforma.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia rituale al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    Se la rinuncia è accettata dalla parte personalmente, non occorre provvedere sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica nei casi di estinzione per rinuncia, ma solo in caso di rigetto, improcedibilità o originaria inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se presentata nelle forme previste dall'art. 390 c.p.c., determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
  • Quando la rinuncia è accettata dalla controparte personalmente, il giudice di legittimità non deve statuire sulle spese processuali.
  • Il raddoppio del contributo unificato non opera nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia, ma soltanto nelle ipotesi tipizzate di rigetto, improcedibilità o originaria inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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