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Sentenza

Sentenza n. 780/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 27.10.2022, adottata dal Responsabile dell'Area Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Monterosso al Mare; nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso e segnatamente, per quanto possa occorrere, della nota dell'Ufficio Tecnico del Comune di Monterosso al Mare prot. -OMISSIS-del 13.01.2022; in ogni caso, per il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi a seguito ed in conseguenza dell'impugnato provvedimento nonché del comportamento tenuto dall'intimata Amministrazione;

Giustizia amministrativa202300051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive realizzate su terreni di proprietà dei ricorrenti, nonché nota dell'Ufficio Tecnico comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale che ingiungeva la demolizione, entro novanta giorni, di una strada connessa a lavori di sbancamento e scavo del pendio, realizzati abusivamente da altro soggetto e in parte anche sulla loro proprietà. Hanno dedotto: 1) la nullità dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990, per l'impossibilità giuridica di eseguirla durante il sequestro penale delle aree; 2) la violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza, contraddittorietà e travisamento, sostenendo di essere proprietari incolpevoli e di non avere realizzato l'abuso; 3) la violazione dei principi di buon andamento, economicità, collaborazione e buona fede, poiché il Comune aveva adottato ordinanze separate, sebbene identiche, per ciascuna proprietà coinvolta da quella che i ricorrenti ritenevano un'unica condotta illecita. È stato altresì chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall'ordinanza e dal comportamento dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è infondato perché il sequestro penale produce soltanto un impedimento temporaneo all'esecuzione materiale del ripristino e può comportare il differimento del termine, ma non determina la nullità o l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione. L'interessato deve chiedere tempestivamente il dissequestro secondo la procedura prevista dall'art. 85 disp. att. c.p.p.; solo il rigetto dell'istanza può giustificare l'impossibilità di procedere alla demolizione o all'avvio dell'acquisizione, mentre durante il sequestro non possono essere applicate le sanzioni per mancata ottemperanza. Il secondo motivo è infondato perché l'art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001 individua congiuntamente il proprietario e il responsabile dell'abuso quali destinatari dell'ordine demolitorio. L'obbligo del proprietario ha natura reale e prescinde dalla sua partecipazione, dal dolo o dalla colpa e dalla buona fede rispetto alla realizzazione dell'opera. La posizione soggettiva del proprietario incolpevole può rilevare, invece, ai fini della successiva acquisizione dell'area al patrimonio comunale; inoltre, anche secondo l'orientamento più favorevole invocato dai ricorrenti, questi ultimi non hanno dimostrato di avere posto in essere tutte le iniziative necessarie per costringere l'autore dell'abuso al ripristino. Il terzo motivo è infondato perché non esiste una disposizione o un principio che imponga l'adozione di un unico provvedimento per un illecito edilizio incidente su più proprietà. L'adozione di atti distinti per le singole aree è legittima e consente di considerare le peculiarità delle diverse posizioni soggettive. L'unitarietà dell'illecito edilizio rileva per la valutazione della sua esistenza e gravità, non impone necessariamente l'unitarietà del procedimento o dell'atto repressivo. La domanda risarcitoria è stata respinta per difetto dell'ingiustizia del danno, conseguente all'infondatezza dell'impugnazione. Spese compensate per la particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La nullità per mancanza di un elemento essenziale non ricorre per il solo fatto che l'ordine demolitorio riguardi un'area sottoposta a sequestro penale.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    I commi 2 e 3 individuano congiuntamente il proprietario e il responsabile dell'abuso quali destinatari dell'ordine di demolizione. Il proprietario è soggetto a un obbligo reale, indipendentemente dalla colpevolezza nella realizzazione dell'abuso; la sua incolpevolezza può rilevare ai fini dell'acquisizione dell'area al patrimonio comunale.

  • art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001

    Durante il sequestro penale l'impossibilità temporanea di eseguire il ripristino esonera dalla sanzione per mancata ottemperanza, senza invalidare l'ingiunzione demolitoria.

  • art. 85 disp. att. c.p.p.

    Il destinatario dell'ordine demolitorio deve chiedere all'autorità giudiziaria penale il dissequestro o l'autorizzazione necessaria per procedere alla demolizione; il rigetto dell'istanza può costituire il fatto del principe impeditivo dell'esecuzione.

  • art. 1 l. 241/1990

    I principi di buon andamento, economicità, collaborazione e buona fede non impediscono all'amministrazione di adottare provvedimenti distinti riferiti a singole proprietà, quando ciò consenta di considerare le specifiche posizioni giuridiche.

Massime di principio

  • Il sequestro penale di un immobile o di un'area abusiva non determina la nullità né l'illegittimità dell'ordine di demolizione, ma può soltanto differirne temporaneamente l'esecuzione; durante il sequestro non possono essere applicate le conseguenze sanzionatorie della mancata ottemperanza, e il destinatario deve attivarsi per ottenere il dissequestro o l'autorizzazione a eseguire il ripristino.
  • L'ordine di demolizione previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 può essere legittimamente rivolto sia al responsabile dell'abuso sia al proprietario dell'area, anche quando quest'ultimo non abbia partecipato alla realizzazione dell'opera e sia in buona fede, poiché l'obbligo del proprietario ha natura reale e prescinde da dolo o colpa.
  • La posizione del proprietario incolpevole può assumere rilievo nella fase successiva relativa all'acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale, ma non esclude di per sé la legittimità dell'ordine di demolizione.
  • Quando un unico intervento abusivo interessa più proprietà, l'amministrazione può adottare provvedimenti repressivi distinti per ciascuna area e per ciascuna posizione soggettiva; l'unitarietà dell'illecito non impone necessariamente l'unitarietà dell'atto o del procedimento.
  • L'infondatezza della domanda di annullamento dell'ordine di demolizione esclude, in assenza di ulteriori elementi, l'ingiustizia del danno e comporta il rigetto della domanda risarcitoria connessa.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoDanno da provvedimento illegittimo
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiNullità del provvedimentoEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativaBuona fede e correttezza della PA

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