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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21418/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per tentata estorsione nei confronti di Diana Piras. La difesa ha articolato tre motivi: (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p., con riferimento all'origine, natura e all'idoneità delle frasi asseritamente estorsive e al loro valore per configurare il tentativo; (2) errata qualificazione giuridica del fatto: si sarebbe trattato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) e non di estorsione; (3) estinzione del reato per prescrizione anteriore alla sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza di tutti e tre i motivi. Motivi principali della decisione: presenza di "doppia conforme" (sentenza di primo grado e di appello concordi nella valutazione probatoria), il ricorso contesta valutazioni di fatto e la valutazione probatoria svolta dai giudici di merito invece di indicare un errore di diritto nella sussunzione del fatto; il primo motivo è ritenuto generico e meramente critico della valutazione probatoria; il secondo è infondato perché la Corte di appello ha correttamente applicato il criterio di distinguishing e non ha enfatizzato indebitamente la gravità dell'azione a scapito dell'elemento soggettivo; il terzo motivo (prescrizione) è infondato perché la recidiva è stata riconosciuta (seppur subvalente) e va considerata ai fini del computo del termine prescrizionale: prendendo la pena massima per il reato tentato (6 anni e 8 mesi), aumentata della metà per la recidiva (portando a 10 anni) e aggiungendo l'estensione massima di cui all'art.161, comma 2 c.p.p. (2 anni e 6 mesi), il termine di prescrizione risulta non ancora maturato. Perciò il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p.; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606 comma 1, lett. b) e lett. e); citato anche il comma 3 per l'inammissibilità

    La Corte ricorda che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione deve evidenziare una violazione di legge nella sussunzione del fatto nella fattispecie astratta; le censure che si limitano a contestare la valutazione delle prove o svolgono argomentazioni generiche sono inammissibili o manifestamente infondate.

  • art. 393 cod. pen.

    Riferimento normativo richiamato dalla difesa per sostenere la qualificazione alternativa del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito abbia correttamente distinto tra le fattispecie e applicato i criteri giurisprudenziali pertinenti.

  • art. 57 cod. pen.

    citato come "art. 57, comma 3, cod. pen." nella motivazione

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui, ai fini del calcolo della prescrizione, la recidiva ad effetto speciale va considerata anche se ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti; quindi influisce sul termine prescrizionale.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    art. 161, comma 2 (riferimento all'estensione massima applicabile)

    Applicato per determinare l'aumento del termine prescrizionale mediante l'aggiunta della percentuale prevista (1/4 dell'estensione massima) al computo complessivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata nella parte sanzionatoria accessoria: sulla scorta dell'art. 606 c.p.p. e della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in forza dell'art. 616 c.p.p.

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, co. 8

    Richiamato solo per indicare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma emergenziale; non incide sul merito sostanziale.

Massime di principio

  • In presenza di "doppia conforme" (sentenze di primo grado e appello coincidenti) la Cassazione esercita controllo limitato: le critiche sulla valutazione del fatto e della prova sono difficilmente idonee a determinare l'accoglimento del ricorso.
  • Per far valere violazioni di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p. il ricorso deve indicare errori di diritto o di sussunzione del fatto nella fattispecie astratta; mere affermazioni generiche o la semplice rinnovazione di contestazioni probatorie sono inammissibili o dichiarate manifestamente infondate.
  • La qualificazione giuridica alternativa del fatto (es. considerarlo esercizio arbitrario di diritti anziché estorsione) deve essere sostenuta con argomentazione giuridica sviluppata e specifica; non basta richiamare norme o principi senza applicarli concretamente ai fatti accertati.
  • Nelle questioni di prescrizione occorre calcolare correttamente il termine tenendo conto, se riconosciuta anche implicitamente, della recidiva ad effetto speciale, perché questa incide sul calcolo del termine prescrizionale anche se ritenuta subvalente nel giudizio sulle pene.
  • Ricorsi che si limitano a citare giurisprudenza di principio senza spiegare il nesso con il caso concreto sono vulnerabili e possono essere dichiarati generici e quindi inammissibili.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese processuali e somme a titolo di ammenda quando il ricorso è ritenuto gravemente colposo o manifestamente infondato.

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