Sentenza n. 184/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento - del D.R. n. 273 del 19 dicembre 2024 del Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”, con il quale è stato pubblicato il bando di concorso per il conferimento d’assegno di ricerca nel settore scientifico disciplinare GIUR-11/B (ex IUS/21) nell’ambito del progetto PRIN «Lobby e democrazia. Come la regolamentazione (o la mancanza di regolamentazione) dei gruppi di interesse influisce sull’attuazione dei diritti sociali, culturali, ambientali e digitali. Un’analisi basata sull'evidenza del diritto comparato»”, Responsabile scientifico della ricerca: Prof. -OMISSIS-; - dei verbali n. -OMISSIS-, rispettivamente del 2-OMISSIS-, quali pubblicati sul sito web dell’Albo Ufficiale d’Ateneo, con cui la Commissione già nominata con D.R.-OMISSIS-6 del 13 febbraio 2025, ad esito della suddetta valutazione comparativa, all’unanimità, ha proclamato vincitore della procedura selettiva per il conferimento del suddetto assegno di ricerca, il dr. -OMISSIS-; - del D.R. n. 55 del 17 marzo 2025, di approvazione degli atti della ridetta procedura concorsuale per assegno di ricerca conferito al vincitore, dr. -OMISSIS-, con decorrenza dal 01 aprile 2025, quale pubblicato sul sito web dell’Albo Ufficiale d’Ateneo, ivi compreso ogni ulteriore eventuale atto prodromico al bando di concorso ovvero atto assunzionale ivi compreso il contratto di lavoro, ancorché non cogniti; NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO della validità della graduatoria di concorso indetto con bando di cui al D.R. n. 254 del dicembre 2023, i cui atti della relativa procedura concorsuale sono stati approvati con D.R. n. 229 del 29 ottobre 2024; NONCHÉ PER IL CONSEQUENZIALE ACCERTAMENTO del diritto del ricorrente a veder utilizzata a mezzo scorrimento la ridetta graduatoria in cui detiene la terza posizione; CON CONDANNA IN FORMA SPECIFICA dell’Amministrazione resistente ad adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela degli interessi del ricorrente, tra cui utilizzare in via prioritaria la graduatoria in cui é inserito l’odierno ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuovo bando per il conferimento di un assegno di ricerca, gli atti della relativa procedura selettiva e il provvedimento di approvazione degli atti e conferimento dell’assegno
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato a una precedente procedura selettiva per un assegno di ricerca, nella quale era stata individuata una vincitrice. Dopo l’annullamento giurisdizionale del primo conferimento e la rinnovazione della valutazione comparativa, la medesima candidata era stata nuovamente dichiarata vincitrice e le era stato conferito l’assegno. A seguito della rinuncia della vincitrice, l’Università aveva indetto una nuova procedura selettiva, alla quale il ricorrente aveva presentato domanda senza poi partecipare al colloquio, conclusasi con il conferimento dell’assegno a un altro candidato. Il ricorrente ha impugnato il nuovo bando e gli atti consequenziali, sostenendo che l’Università avrebbe dovuto utilizzare mediante scorrimento la graduatoria della precedente procedura, nella quale egli assumeva di essere collocato in posizione utile, chiedendo anche l’accertamento della validità di tale graduatoria e del proprio diritto allo scorrimento, con condanna in forma specifica dell’amministrazione. L’Università ha eccepito l’acquiescenza derivante dalla partecipazione alla nuova procedura e il difetto di interesse, nonché contestato nel merito l’esistenza stessa di una graduatoria tecnica. Il Collegio ha prescisso dalle eccezioni di rito e ha esaminato la fondatezza della pretesa sostanziale.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha ritenuto che nella precedente procedura non fosse stata formulata né approvata alcuna graduatoria in senso tecnico. I verbali della Commissione si limitavano a dichiarare la candidata vincitrice; i decreti rettorali di approvazione degli atti richiamavano e recepivano tali verbali senza aggiungere una graduatoria o individuare candidati idonei. Anche la lex specialis prevedeva che la Commissione, al termine dei lavori, dichiarasse il candidato vincitore, senza imporre la formazione di una graduatoria degli eventuali idonei; la stessa disciplina risultava conforme al regolamento universitario sugli assegni di ricerca. In una procedura caratterizzata dalla sola valutazione comparativa e dall’individuazione di un unico vincitore, non è possibile procedere allo scorrimento di una graduatoria inesistente. Il TAR ha inoltre precisato che, anche qualora si fosse ipotizzato un obbligo dell’Università di formare una graduatoria, la sua violazione avrebbe costituito un vizio di legittimità deducibile soltanto su specifica domanda di parte: il ricorrente, invece, aveva dato per presupposta l’esistenza della graduatoria e aveva censurato soltanto il suo mancato scorrimento. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità delle questioni; il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 9 del bando della procedura selettiva
al termine dei propri lavori la Commissione giudicatrice, sulla base della valutazione comparativa dei titoli, delle pubblicazioni, del progetto di ricerca e dell’eventuale colloquio, dichiara il candidato vincitore
La lex specialis prevedeva la dichiarazione del solo vincitore e non la formazione di una graduatoria degli eventuali candidati idonei.
art. 9, comma 10, del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 75 del 7 ottobre 2021
La disciplina regolamentare è stata ritenuta conforme alla lex specialis quanto all’individuazione del solo vincitore, senza necessità di formare una graduatoria tecnica.
art. 62 c.p.a.
È stato richiamato quale base dell’appello cautelare proposto contro l’ordinanza di rigetto della domanda cautelare; il Consiglio di Stato lo ha respinto per assenza di periculum in mora.
art. 136, comma 2, d.P.R. 115/2002
con mala fede o colpa grave
Il TAR ha ritenuto che il ricorrente non avesse agito con mala fede o colpa grave e lo ha ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Quando una procedura selettiva prevede soltanto la valutazione comparativa dei candidati e la dichiarazione di un unico vincitore, senza prescrivere la formazione di una graduatoria degli idonei, e gli atti della procedura individuano esclusivamente il vincitore, non esiste una graduatoria tecnica suscettibile di scorrimento dopo la rinuncia o la mancata assunzione del vincitore.
- L’obbligo di scorrere una graduatoria presuppone l’effettiva esistenza di una graduatoria, risultante dagli atti della procedura e dalla disciplina applicabile; tale esistenza non può essere desunta implicitamente dalla mera valutazione comparativa dei candidati o dalla collocazione di questi in ordine di punteggio.
- Il giudice amministrativo non può rilevare d’ufficio la violazione di un ipotetico obbligo di formazione della graduatoria quando il ricorrente non abbia formulato una specifica censura in tal senso e abbia invece dato per presupposta l’esistenza della graduatoria, limitandosi a lamentarne il mancato scorrimento.
- In una procedura finalizzata all’individuazione di un solo vincitore, la rinuncia del vincitore non determina automaticamente l’obbligo dell’amministrazione di attribuire l’incarico al candidato successivo, se la disciplina di gara o concorsuale non prevede una graduatoria di idonei e non risulta che essa sia stata effettivamente formata.
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