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Sentenza

Sentenza n. 1073/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento amministrativo emesso dal Ministero dell'Interno, -OMISSIS- e notificato al ricorrente lo scorso 6 agosto 2025 con il quale è stata respinta per inammissibilità la richiesta di cittadinanza italiana formulata dal ricorrente, ovvero di ogni atto e provvedimento connesso;

Giustizia amministrativa202501244

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego per inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana, motivato dall'insufficienza dei redditi dichiarati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992. Dopo il preavviso di rigetto, fondato sulla mancanza del requisito reddituale, l'Amministrazione aveva respinto la domanda ritenendo insufficienti i redditi conseguiti negli anni 2021-2024, senza computare i redditi agrari e dominicali. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992 e l'eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento, in relazione alle peculiarità dell'attività di imprenditore agricolo. Ha inoltre prodotto dichiarazioni IVA e fatture per dimostrare la consistenza effettiva dei redditi e dei volumi d'affari.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che, nell'ambito dell'ampia discrezionalità esercitata dall'Amministrazione sulla domanda di cittadinanza, sia legittimo verificare la sufficienza del reddito quale indice di autosufficienza economica, di idoneo inserimento nella collettività e di capacità di contribuire alla finanza pubblica. Tuttavia, l'esclusione automatica dei redditi agrari e dominicali è stata giudicata irragionevole e priva di adeguato fondamento logico e giuridico, poiché tali redditi sono determinati catastalmente e non rappresentano necessariamente il risultato economico effettivo dell'attività agricola. La reale situazione reddituale può essere verificata mediante dichiarazioni IVA, fatture e altri dati finanziari. Nel caso concreto, la documentazione prodotta, non specificamente contestata, attestava una situazione reddituale sufficientemente solida e idonea a soddisfare il requisito richiesto. Il TAR ha quindi annullato il diniego, ritenuto positivamente accertato il requisito reddituale e ordinato all'Amministrazione di proseguire la trattazione della domanda di cittadinanza. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 5 febbraio 1992, n. 91

    La concessione della cittadinanza per residenza richiede una valutazione amministrativa discrezionale nella quale rientra anche l'accertamento della sufficienza dei mezzi economici del richiedente.

  • art. 3 d.l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito dalla l. 25 gennaio 1990, n. 8

    La soglia reddituale prevista per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria è utilizzata dall'Amministrazione quale parametro indicativo dell'adeguatezza dei mezzi di sostentamento.

  • art. 2, comma 15, l. 28 dicembre 1995, n. 549

    Conferma il parametro reddituale assunto dall'Amministrazione per valutare l'autosufficienza economica ai fini della cittadinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il presupposto, richiamato nel dispositivo, per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati nel dispositivo a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione della cittadinanza italiana per residenza, l'Amministrazione può valutare la sufficienza del reddito quale indice di autosufficienza economica, di integrazione nella collettività nazionale e di capacità di contribuire alla finanza pubblica.
  • L'Amministrazione non può escludere automaticamente i redditi agrari e dominicali dalla valutazione del requisito reddituale per la cittadinanza, poiché la loro determinazione catastale non esprime necessariamente il risultato economico effettivo dell'attività agricola.
  • Quando il richiedente esercita un'attività agricola, la situazione reddituale effettiva può essere verificata attraverso dichiarazioni IVA, fatture, movimenti di conto corrente e altri elementi documentali idonei, senza limitarsi ai redditi fondiari risultanti dalle tariffe d'estimo.
  • La documentazione reddituale prodotta dal richiedente, se idonea a dimostrare una situazione economica solida e non specificamente contestata dall'Amministrazione, può essere sufficiente a ritenere soddisfatto il requisito reddituale ai fini della cittadinanza.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

Testo integrale

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