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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12098/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (Nucera, Schiratti, Contessi) e per truffa nei confronti di Schiratti e Contessi. Nucera deduceva di essere stato amministratore solo formale per breve periodo e di non avere potuto accedere alla contabilità, nonché che il prelievo di 2.000 euro sarebbe stato compiuto su suggerimento altrui; Schiratti e Contessi sostenevano che la truffa e la distrazione dei proventi (circa 497.000/532.000 euro) erano state realizzate in realtà dal Rasolo e dal Silviotti, che avrebbero escluso gli odierni imputati dalla gestione, contestavano la valutazione probatoria e la qualificazione dissipativa delle vendite sottocosto, nonché la sussistenza del dolo e del nesso eziologico con il fallimento.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi di tutti i tre imputati. Ha pertanto confermato, nei limiti già stabiliti dalla Corte d'appello (che aveva peraltro dichiarato estinte per prescrizione alcune posizioni relative a Schiratti e Contessi), le statuizioni di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e le statuizioni civili connesse. La Cassazione ha ritenuto generiche e manifestamente infondate le doglianze: ha sottolineato il difetto di specificità dei motivi d'appello/ricorso, l'improcedibilità di questioni apparse per la prima volta in cassazione (in caso di doppia conforme), e ha ritenuto che le contestazioni difensive non avessero confutato in modo specifico la motivazione dei giudici di merito. Ai ricorrenti è stata altresì imposta la condanna al pagamento delle spese processuali e del versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2392 c.c.

    Richiamata nella ricostruzione delle responsabilità dell'amministratore; la Corte osserva che la posizione formale di amministratore non esclude responsabilità quando dalla condotta emerge un ruolo di fatto nell'amministrazione della società

  • art. 61 c.p.

    Riferimento all'aggravante prevista dalla norma per la truffa; alcune posizioni correlate sono state dichiarate estinte per prescrizione dalla Corte d'appello

  • art. 40 c.p.

    Richiamato per chiarire che la responsabilità contestata a Nucera non è derivata dalla mera posizione formale degli altri, ma dall'essere autore materiale dell'illecito (esclusione dell'interpretazione limitativa della responsabilità)

  • art. 591 c.p.p.

    Norma richiamata per affermare che l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità può essere rilevata anche in cassazione; quindi i motivi generici non sono esaminabili

  • art. 606 c.p.p.

    Applicata nel caso di "doppia conforme": il motivo fondato sul travisamento della prova è inammissibile se dedotto per la prima volta in cassazione, poiché sottrarrebbe questioni all'esame del giudice d'appello

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che permette di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre spese e il versamento di euro 3.000

Massime di principio

  • Le censure in cassazione e in appello devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con la motivazione del giudice di merito: motivi generici sono inammissibili.
  • In caso di "doppia conforme" (sentenza di primo grado e di appello allineate), sono precluse in cassazione nuove contestazioni di fatto o dedotte per la prima volta (art. 606 c.p.p.), salvo che non emergano vizi di diritto specifici.
  • La qualifica formale di amministratore non esclude responsabilità penale se dalla condotta emergono atti materiali o elementi che ne dimostrino un ruolo di fatto nella gestione e nella distrazione di risorse.
  • La semplice dichiarazione difensiva non è sufficiente a scalfire la motivazione probatoria dei giudici: occorre produrre elementi nuovi e specifici o dimostrare errori logici/giuridici nella valutazione delle prove.
  • Il travaso di fondi verso società riconducibili agli imputati e l'effettiva disponibilità delle somme sono elementi valutati come indici fondati di concorso nella distrazione patrimoniale; la contestazione dell'autore materiale richiede prova o argomentazione circostanziata.
  • La prescrizione può incidere su singoli capi di imputazione e deve essere valutata separatamente; l'accoglimento parziale per prescrizione non implica automaticamente l'annullamento delle altre statuizioni di merito.
  • Le questioni relative alla valutazione di documenti (es. quietanze o liberatorie) possono essere svalutate se la ricostruzione complessiva dei fatti mostra contraddizioni o ruolo attivo dell'interessato nella gestione.

Testo integrale

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