Cassazione Penale, Sentenza n. 12098/2023 del 22/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che aveva confermato le condanne per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (Nucera, Schiratti, Contessi) e per truffa nei confronti di Schiratti e Contessi. Nucera deduceva di essere stato amministratore solo formale per breve periodo e di non avere potuto accedere alla contabilità, nonché che il prelievo di 2.000 euro sarebbe stato compiuto su suggerimento altrui; Schiratti e Contessi sostenevano che la truffa e la distrazione dei proventi (circa 497.000/532.000 euro) erano state realizzate in realtà dal Rasolo e dal Silviotti, che avrebbero escluso gli odierni imputati dalla gestione, contestavano la valutazione probatoria e la qualificazione dissipativa delle vendite sottocosto, nonché la sussistenza del dolo e del nesso eziologico con il fallimento.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi di tutti i tre imputati. Ha pertanto confermato, nei limiti già stabiliti dalla Corte d'appello (che aveva peraltro dichiarato estinte per prescrizione alcune posizioni relative a Schiratti e Contessi), le statuizioni di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e le statuizioni civili connesse. La Cassazione ha ritenuto generiche e manifestamente infondate le doglianze: ha sottolineato il difetto di specificità dei motivi d'appello/ricorso, l'improcedibilità di questioni apparse per la prima volta in cassazione (in caso di doppia conforme), e ha ritenuto che le contestazioni difensive non avessero confutato in modo specifico la motivazione dei giudici di merito. Ai ricorrenti è stata altresì imposta la condanna al pagamento delle spese processuali e del versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 2392 c.c.
Richiamata nella ricostruzione delle responsabilità dell'amministratore; la Corte osserva che la posizione formale di amministratore non esclude responsabilità quando dalla condotta emerge un ruolo di fatto nell'amministrazione della società
art. 61 c.p.
Riferimento all'aggravante prevista dalla norma per la truffa; alcune posizioni correlate sono state dichiarate estinte per prescrizione dalla Corte d'appello
art. 40 c.p.
Richiamato per chiarire che la responsabilità contestata a Nucera non è derivata dalla mera posizione formale degli altri, ma dall'essere autore materiale dell'illecito (esclusione dell'interpretazione limitativa della responsabilità)
art. 591 c.p.p.
Norma richiamata per affermare che l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità può essere rilevata anche in cassazione; quindi i motivi generici non sono esaminabili
art. 606 c.p.p.
Applicata nel caso di "doppia conforme": il motivo fondato sul travisamento della prova è inammissibile se dedotto per la prima volta in cassazione, poiché sottrarrebbe questioni all'esame del giudice d'appello
art. 616 c.p.p.
Norma che permette di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre spese e il versamento di euro 3.000
Massime di principio
- Le censure in cassazione e in appello devono essere specifiche e confrontarsi direttamente con la motivazione del giudice di merito: motivi generici sono inammissibili.
- In caso di "doppia conforme" (sentenza di primo grado e di appello allineate), sono precluse in cassazione nuove contestazioni di fatto o dedotte per la prima volta (art. 606 c.p.p.), salvo che non emergano vizi di diritto specifici.
- La qualifica formale di amministratore non esclude responsabilità penale se dalla condotta emergono atti materiali o elementi che ne dimostrino un ruolo di fatto nella gestione e nella distrazione di risorse.
- La semplice dichiarazione difensiva non è sufficiente a scalfire la motivazione probatoria dei giudici: occorre produrre elementi nuovi e specifici o dimostrare errori logici/giuridici nella valutazione delle prove.
- Il travaso di fondi verso società riconducibili agli imputati e l'effettiva disponibilità delle somme sono elementi valutati come indici fondati di concorso nella distrazione patrimoniale; la contestazione dell'autore materiale richiede prova o argomentazione circostanziata.
- La prescrizione può incidere su singoli capi di imputazione e deve essere valutata separatamente; l'accoglimento parziale per prescrizione non implica automaticamente l'annullamento delle altre statuizioni di merito.
- Le questioni relative alla valutazione di documenti (es. quietanze o liberatorie) possono essere svalutate se la ricostruzione complessiva dei fatti mostra contraddizioni o ruolo attivo dell'interessato nella gestione.
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