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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5460/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP (22/03/2021) per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Il ricorso denunciava: (i) nullità dell'ordinanza genetica e violazione dell'art. 292 c.p.p. per mancata autonoma valutazione della richiesta del pubblico ministero e illegittimo rinvio per relationem agli atti della richiesta; (ii) difetto di motivazione sulla gravità indiziaria e mancata valutazione di elementi a favore della difesa (professionalità dell'attività, rispetto delle prescrizioni amministrative, dichiarazioni dei commercianti, intercettazioni non riferibili all'imputato, assenza di versamenti alla cosca); (iii) insufficiente valutazione di conversazioni e dichiarazioni che, secondo la difesa, attesterebbero l'estraneità o il rifiuto a corrispondere; (iv) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. con riferimento alle esigenze cautelari, sostenendo l'assenza del pericolo di recidiva e l'inadeguatezza della custodia in carcere in considerazione della cessazione dell'associazione e delle limitazioni alle manifestazioni pubbliche dovute alla pandemia.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi in gran parte generici o consistenti in una mera diversa valutazione del merito (lettura alternativa degli elementi di prova) non sindacabile in sede di legittimità. Sul punto della presunta nullità/omesso controllo, la Corte ha ritenuto che il GIP avesse svolto un autonomo vaglio e che sia consentito richiamare, se ritenuti rilevanti, i dati esposti nella richiesta del PM purché sia presente una autonoma valutazione. Quanto alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto che il Tribunale si fosse confrontato con le argomentazioni difensive e avesse motivato in modo non manifestamente illogico il suo convincimento, mentre le questioni di fatto prospettate dalla difesa non erano sindacabili in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Indica la competenza del Tribunale quale giudice ai sensi di tale norma nel procedimento di riesame delle misure cautelari; usata per qualificare l'organo che ha deciso il riesame.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per censurare la mancanza di autonoma valutazione del provvedimento cautelare; la Corte ha invece rilevato che il giudice della cautela non può limitarsi a un mero richiamo ma deve esprimere una valutazione autonoma, pur potendo fare rinvio ai dati indicati dal PM quando li ritenga rilevanti.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Norma che ha introdotto il requisito dell'autonoma valutazione da parte del giudice della cautela; la Corte ne interpreta l'effetto come necessario per garantire l'intervento effettivo del giudice terzo, ma consente il rinvio ai dati del PM se seguiti da autonoma valutazione.

  • artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Riguardano le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione del reato); la difesa ha contestato l'applicazione delle esigenze cautelari, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente valutato la persistenza del pericolo (anche in termini di non occasionalità dei fatti) e la presunzione di recidiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso per cassazione in materia penale; la Corte lo ha richiamato per la statuizione sulle spese e sulla condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 94 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti della cancelleria successivi alla decisione; indica gli adempimenti formali a carico dell'ufficio giudiziario.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Precedente citato in relazione alla necessità di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e per la decisione sull'applicazione della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il giudice della cautela deve compiere un'autonoma valutazione della richiesta del PM; è peraltro ammesso richiamare i dati della richiesta se il giudice li valuta e li integra con proprie considerazioni
  • In Cassazione è necessario proporre censure specifiche sul vizio di motivazione o di diritto: una mera diversa lettura del materiale probatorio (lettura alternativa dei fatti) è in genere inammissibile
  • La nullità per mancata autonoma valutazione richiede una dimostrazione puntuale che il provvedimento si sia limitato a un rinvio passivo; va evidenziato dove manca la valutazione autonoma
  • Le questioni inerenti alla valutazione di fatto (es. affidabilità di testimoni, valutazione delle intercettazioni, prova dei versamenti) sono, di norma, insindacabili in sede di legittimità salvo vizio motivazionale evidente
  • Chi impugna provvedimenti cautelari dovrebbe contestare la struttura logico-giuridica della motivazione (contraddizioni, illogicità manifesta, omissioni rilevanti) e non limitarsi a prospettare elementi di fatto alternativi
  • La difesa che contesta le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, recidiva) deve fornire elementi che mettano in luce l'errore logico-giuridico del giudice nel valutare i presupposti della misura, non solo circostanze fattuali attuali

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