Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44657/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava l'omessa applicazione della confisca obbligatoria prevista dall'art. 12‑bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (confisca per equivalente del profitto o del prezzo del reato) in relazione al reato tributario di cui all'art. 10‑bis d.lgs. 74/2000 per l'anno d'imposta 2014. Si sosteneva che, nonostante la commissione del fatto fosse anteriore all'entrata in vigore dell'art. 12‑bis, la confisca per equivalente fosse comunque applicabile per rinvio operato dall'art. 1, comma 143, della legge n. 244/2007 all'art. 322‑ter c.p., e che quindi il giudice del patteggiamento aveva omesso una statuizione obbligatoria che incide sulla illegalità della pena.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso del Pubblico Ministero limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca. Ha annullato la sentenza del Tribunale di Ancona esclusivamente nella parte relativa alla mancata applicazione della confisca e ha rinviato al Tribunale per gli accertamenti necessari a determinare l'ammontare del profitto da confiscare e per la conseguente applicazione della confisca per equivalente. Le statuizioni sulla responsabilità e le altre parti della sentenza di applicazione della pena sono dichiarate irrevocabili ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); dalla sentenza di applicazione derivano statuizioni che possono però essere censurate in cassazione dal PM se manca una statuizione obbligatoria (come la confisca).

  • art. 10‑bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma penale che individua il reato tributario contestato (illecito relativo all'anno d'imposta 2014), ossia il fatto per cui è stata comminata la pena.

  • art. 12‑bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Prevede la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del profitto o del prezzo del reato per taluni reati tributari; la sua omissione nel giudizio di applicazione della pena determina un'illegalità che il PM può impugnare in cassazione.

  • art. 1, comma 143, legge n. 244/2007

    Rinvio normativo utilizzato per estendere/l'applicare la confisca per equivalente anche a fatti commessi anteriormente, collegandosi ad altre norme (come art. 322‑ter c.p.); nella vicenda è stato invocato per ritenere applicabile la confisca nonostante il fatto anteriore all'entrata in vigore dell'art. 12‑bis.

  • art. 322‑ter cod. pen.

    Norma richiamata per effetto di rinvio legislativo; nella motivazione è citata come riferimento che consente l'applicazione della confisca per equivalente anche a situazioni anteriori all'introduzione esplicita dell'art. 12‑bis.

  • art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione del pubblico ministero in relazione alla sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) quando sussistono determinati vizi, in particolare l'omessa applicazione della confisca obbligatoria.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'azione del ricorrente nell'indicare i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione; richiamata per precisare l'ambito del ricorso del PM.

  • art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità e delle altre statuizioni della sentenza quando viene disposta la revisione o il rinvio: nella decisione è richiamato per affermare che, esclusa la parte sulla confisca, il resto della sentenza resta irrevocabile.

Massime di principio

  • In procedura di patteggiamento (applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.) l'omessa pronuncia sulla confisca obbligatoria prevista dalla legge può essere impugnata dal pubblico ministero in Cassazione; tale omissione determina un'illegalità rilevante anche se la pena principale è stata concordata.
  • La confisca per equivalente del profitto del reato è obbligatoria quando ricorrono i presupposti normativi: il giudice deve disporla anche se non è stato eseguito un sequestro preventivo in precedenza.
  • Se l'ammontare della somma da confiscare non è determinato nella sentenza, la Corte di legittimità può annullare parzialmente e rinviare al giudice di merito affinché effettui gli accertamenti necessari per quantificare e applicare la confisca.
  • La verifica dei presupposti per la confisca richiede accertamenti di fatto (esistenza e misura del profitto/price del reato), che devono essere svolti dal giudice di merito in sede di rinvio.
  • Quando la normativa sulla confisca è stata introdotta dopo la commissione del fatto, occorre valutare i rinvii normativi e le disposizioni transitorie (es. legge 244/2007) per stabilire se la confisca sia comunque applicabile; tale questione può giustificare la statuizione obbligatoria anche per fatti anteriori.
  • L'azione del pubblico ministero in cassazione è limitata dai vincoli procedurali (art. 173 disp. att.), perciò il ricorso deve circoscrivere le doglianze strettamente necessarie; tuttavia la doglianza relativa alla confisca obbligatoria è ritenuta rilevante e ammissibile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.