Sentenza n. 608/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’esecuzione -del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Brindisi Sez. Lavoro e Previdenza, n. 707/2025, pubblicata il 09.05.2025, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 24.06.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “Accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” nella misura di € 500,00 annui per gli anni scolastici 2018/19 e 2020/21 e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a garantire la fruizione del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato; condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in € 258,00 oltre accessori di legge con distrazione in favore del procuratore del ricorrente per dichiarato anticipo”, e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva con richiesta di fissazione della somma di denaro eventualmente dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato da parte del funzionario preposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi, Sez. Lavoro e Previdenza, n. 707/2025, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta docente per gli anni scolastici 2018/19 e 2020/21
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, deducendo l’inadempimento dell’obbligo derivante dalla sentenza del Tribunale di Brindisi n. 707/2025, notificata al Ministero il 24 giugno 2025 e non appellata. La sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta docente, nella misura di 500 euro annui per gli anni scolastici 2018/19 e 2020/21, ordinando al Ministero di garantirne la fruizione mediante accredito sulla Carta docente secondo le regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato. Il ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta, nonché la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha verificato la regolarità del ricorso, rilevando il rispetto del dimezzamento dei termini di deposito e del termine previsto dall’art. 114, comma 2, c.p.a., nonché l’infruttuoso decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero, costituito in giudizio, non ha contestato l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare completa esecuzione, per la sorte capitale oltre rivalutazione e/o interessi secondo quanto stabilito dal giudicato, alla sentenza del Tribunale di Brindisi n. 707/2025, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, fatti salvi eventuali pagamenti effettuati nelle more. Il Collegio ha precisato che il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e che l’esecuzione dell’ordine giudiziale costituisce un dovere inderogabile d’ufficio per l’amministrazione, i suoi rappresentanti e funzionari. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni per l’esecuzione sostitutiva e senza riconoscimento di compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Non è stata fissata una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario
La norma consente di promuovere il giudizio amministrativo di ottemperanza per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 2, c.p.a.
Il TAR ne richiama il rispetto ai fini della regolarità processuale del ricorso di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
somma di denaro eventualmente dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato
La disposizione è richiamata quale base della richiesta di penalità di mora, che tuttavia non è stata concretamente fissata nel dispositivo.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il TAR rileva il rispetto del dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo
Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere inutilmente prima dell’esperimento dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro.
art. 26 c.p.a.
Richiamato, insieme all’art. 91 c.p.c., quale fondamento della condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.
art. 91 c.p.c.
Applicato in base al principio di soccombenza per la liquidazione delle spese processuali.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione obbligata.
- L’ottemperanza è limitata alla stretta esecuzione del giudicato e non consente di introdurre domande ulteriori, anche se collegate o correlate al contenuto della decisione da eseguire.
- L’esecuzione dell’ordine contenuto nel giudicato costituisce un dovere inderogabile d’ufficio per la pubblica amministrazione destinataria, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
- Nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro, l’azione esecutiva può essere iniziata solo dopo l’infruttuoso decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione obbligata, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente della stessa amministrazione, con facoltà di delega, per l’adozione degli atti necessari all’esecuzione sostitutiva.
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