Cassazione Penale, Sentenza n. 37755/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/03/2025 che convalidava il provvedimento questorile (DASPO con obbligo di presentazione per 6 anni) emesso il 25/03/2025 e notificato il 28/03/2025 alle ore 20:00. Il ricorrente contestava che la convalida da parte del GIP è stata depositata il 29/03/2025 alle ore 13:45, cioè prima del decorso del termine di 48 ore dalla notifica riconosciuto dalla giurisprudenza come periodo minimo per consentire l'esercizio del contraddittorio cartolare e la presentazione di memorie/deduzioni, con conseguente compressione del diritto di difesa (art. 6 comma 2-bis e 3, l. n. 401/1989; art. 178 lett. c) c.p.p.).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che, sebbene la legge non indichi un termine minimo tra notifica del provvedimento del questore e convalida del GIP, la giurisprudenza ha riconosciuto un termine dilatorio di 48 ore decorrenti dalla notifica per consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa mediante il contraddittorio cartolare. La convalida intervenuta prima delle 48 ore integra una nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p. Il Collegio ha aderito all'orientamento secondo cui tale nullità è di ordine generale e non è sanata dal fatto che la convalida sia stata notificata successivamente né dall'assenza di iniziative difensive nel frattempo; pertanto l'ordinanza di convalida è stata annullata (secondo le conclusioni del pubblico ministero, annullamento senza rinvio).
Norme richiamate
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 13
I provvedimenti amministrativi che limitano la libertà personale devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati; principio richiamato per la garanzia del controllo giudiziario delle misure precautelari come il DASPO con obbligo di firma.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 24
Garantisce il diritto di difesa: da questo deriva l'esigenza che all'interessato sia assegnato un termine congruo per presentare deduzioni/memorie al giudice della convalida.
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2-bis
"la notifica del provvedimento questorile ... deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento"
La notifica deve informare della facoltà di difesa; il dies a quo per l'instaurazione del contraddittorio cartolare coincide con la notifica.
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 3
"il pubblico ministero, ... entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice ... Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive"
La norma fissa termini per la richiesta di convalida da parte del P.M. e per la convalida giudiziale; la Corte di legittimità ha interpretato il termine di 48 ore anche come periodo utilizzabile dall'interessato per attivare il contraddittorio cartolare.
Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
Prevede la nullità quando è stata violata la facoltà di intervento difensivo; la Corte ha qualificato la convalida effettuata prima delle 48 ore come nullità generale ai sensi di questa fattispecie.
Codice di procedura penale, art. 182
Disciplina l'interesse a dedurre le nullità; la sentenza prende posizione sul regime applicabile, affermando che la nullità per violazione del termine dilatorio è di ordine generale e non richiede che il ricorrente dimostri un pregiudizio concreto.
Codice di procedura penale, art. 183, comma 1, lett. a)
Regola la sanatoria delle nullità: la Corte osserva che la nullità non può considerarsi sanata per effetto della mancata attivazione del contraddittorio da parte dell'interessato, salvo la rinuncia espressa.
Massime di principio
- La notifica del DASPO con obbligo di presentazione genera il dies a quo per il contraddittorio cartolare; la giurisprudenza riconosce un termine dilatorio di 48 ore dalla notifica entro il quale la convalida non può validamente essere adottata.
- La convalida del provvedimento del questore effettuata prima delle 48 ore dalla notifica è viziata da nullità (art. 178, lett. c) c.p.p.), in quanto comprime il diritto di difesa; secondo l'orientamento adottato dalla Corte, tale nullità è di ordine generale e non richiede la prova di un pregiudizio concreto.
- La successiva notificazione dell'ordinanza di convalida o la mancata presentazione di memorie da parte dell'interessato non sanano automaticamente la nullità originaria; la sanatoria è possibile solo con le ipotesi tassative previste dalla legge (es. rinuncia espressa).
- Per evitare vizi di legittimità è essenziale che l'autorità procedente (P.M. e GIP) documenti chiaramente tempi e modalità di deposito/notifica; l'incertezza sulla tempestività della convalida determina la caducazione della misura.
- In casi analoghi il soggetto destinatario può dedurre la nullità senza dover provare un danno concreto: l'interesse a che venga rispettata la disposizione sul termine dilatorio è di per sé idoneo a giustificare l'impugnazione.
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