Sentenza n. 5801/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1568 del 24 febbraio 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto l’appello contro il diniego parziale di rinnovo dell’AIA per la sezione della discarica destinata a rifiuti contenenti amianto
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la precedente sentenza del Consiglio di Stato fosse fondata su un errore di fatto revocatorio. In particolare, ha dedotto che il giudice d’appello non avrebbe rilevato che il primo motivo di appello contestava specificamente il diniego di rinnovo dell’AIA per la sezione destinata ai rifiuti contenenti amianto, lamentando la mancata valutazione delle misure di mitigazione o compensazione previste dalla pianificazione regionale per gli impianti esistenti non conformi ai criteri localizzativi. La società ha inoltre sostenuto che tali misure, indicate da ARPA e ASL, fossero già state adottate. Secondo la ricorrente, la precedente sentenza avrebbe erroneamente affermato che la questione delle misure di mitigazione o compensazione non fosse stata specificamente censurata. La controversia originaria riguardava la determinazione provinciale che, all’esito del riesame con valenza di rinnovo dell’AIA, aveva negato la prosecuzione dell’attività della discarica monomateriale per rifiuti contenenti amianto, autorizzando invece la prosecuzione della sezione per rifiuti inerti e imponendo la messa in sicurezza della sezione relativa all’amianto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ricordato che l’errore di fatto revocatorio richiede: una pura errata percezione del contenuto materiale degli atti processuali, relativa a un fatto documentale incontrovertibilmente escluso o provato; l’assenza di controversia sul fatto e di una sua espressa valutazione nella sentenza; la decisività dell’errore rispetto alla decisione. Tale errore riguarda la fase di lettura e percezione degli atti e non può essere utilizzato per contestare l’interpretazione o la valutazione giuridica delle domande e dei motivi. Può ricorrere anche in caso di omessa pronuncia su una censura, ma solo quando dalla sentenza emerga una totale mancanza di esame e non un semplice difetto di motivazione. Nel caso concreto, il Collegio ha escluso qualsiasi svista percettiva. La precedente sentenza non aveva ignorato una censura specifica, ma aveva ritenuto che il richiamo alle misure di mitigazione o compensazione, contenuto nella trascrizione della disciplina del piano regionale, non integrasse una doglianza specificamente formulata. Dalla lettura complessiva dell’appello emergeva infatti che il motivo riguardava principalmente la compatibilità dell’impianto con i piani regionali e la mancata previsione della delocalizzazione, indicata dalla stessa appellante come unica opzione prevista per gli impianti esistenti; non risultava invece articolata una censura autonoma sulla mancata imposizione di misure di mitigazione o compensazione. Il giudice ha inoltre rilevato che neppure nel ricorso introduttivo di primo grado era stata formulata una censura in tal senso. Pertanto, anche qualora tale questione fosse stata introdotta per la prima volta in appello, sarebbe stata inammissibile ai sensi dell’art. 104 c.p.a. La sentenza precedente non era dunque affetta da errore di fatto, ma aveva interpretato il contenuto e la specificità dei motivi di appello. La società è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 10.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
«la revocazione è proponibile» nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c.
La revocazione delle sentenze del giudice amministrativo è ammessa nei casi previsti dal codice di procedura civile, tra cui l’errore di fatto revocatorio.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
«se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa»
L’errore revocatorio consiste nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o nell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato.
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
La norma è richiamata quale espressione del requisito di specificità dei motivi processuali.
art. 101, comma 1, c.p.a.
La norma è richiamata quale fondamento dell’obbligo di specificità dei motivi di appello.
art. 104 c.p.a.
Una censura nuova, non proposta in primo grado, non può essere introdotta per la prima volta in appello; il giudice ha ritenuto che, anche se la questione delle misure di mitigazione fosse stata formulata in appello, sarebbe stata inammissibile.
art. 29-octies d.lgs. n. 152/2006
Costituisce il riferimento normativo per il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale con valenza di rinnovo.
art. 29-nonies d.lgs. n. 152/2006
È richiamato con riferimento alla precedente proposta di modifica dell’AIA.
art. 14-ter, comma 7, l. n. 241/1990
È indicato quale base normativa della conferenza di servizi conclusasi con il provvedimento provinciale.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio ricorre solo quando il giudice abbia erroneamente percepito il contenuto materiale degli atti processuali, supponendo l’esistenza di un fatto documentale escluso o l’inesistenza di un fatto documentale provato; non ricorre quando la doglianza riguarda l’interpretazione, la qualificazione o la valutazione dei motivi di ricorso.
- L’omessa pronuncia può integrare errore di fatto revocatorio soltanto se dalla sentenza emerge una totale mancanza di esame della censura o dell’eccezione; il semplice dissenso rispetto alla valutazione del motivo o il difetto di motivazione devono essere fatti valere con gli ordinari mezzi di impugnazione e non mediante revocazione.
- Il requisito della specificità dei motivi di appello impedisce di qualificare come censura autonoma il mero richiamo o la trascrizione di disposizioni normative e di argomentazioni contenute nella disciplina di settore, quando dal tenore complessivo dell’atto non emerga una precisa contestazione del capo della sentenza o del provvedimento amministrativo.
- Una questione non dedotta nel ricorso di primo grado non può essere introdotta per la prima volta in appello; la sua eventuale proposizione integra un motivo nuovo e, ai sensi dell’art. 104 c.p.a., è inammissibile.
- La revocazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova interpretazione del contenuto dei motivi di ricorso o per sostituire la valutazione del giudice sulla loro specificità con quella della parte soccombente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1581/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1619/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1620/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1621/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1622/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 16 lug 2026Sentenza n. 1623/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →