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Ordinanza

Ordinanza n. 171/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 06512/2025, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202509473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro un provvedimento amministrativo regionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva rigettato la domanda di sospensione dell'atto amministrativo impugnato in primo grado. Dal testo emerge esclusivamente la deduzione della gravosità degli effetti del provvedimento amministrativo sugli interessi dell'appellante; non sono specificati ulteriori motivi di illegittimità dell'atto né specifiche censure rivolte all'ordinanza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare non disponendo la sospensione del provvedimento amministrativo e senza anticipare la decisione sul merito. Ha ritenuto che, considerata la gravosità degli effetti dell'atto e il complessivo contesto fattuale, le esigenze dell'appellante potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito davanti al TAR ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., lasciando impregiudicata ogni ulteriore valutazione. Ha quindi ordinato la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la celere fissazione dell'udienza di merito. Le spese sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    stante la gravosità degli effetti del provvedimento amministrativo impugnato per gli interessi dell’appellante, nel contesto fattuale complessivamente rappresentato le esigenze manifestate dalla stessa siano tutelabili adeguatamente con la sollecita fissazione dell’udienza di merito

    Consente al giudice d'appello, in luogo della concessione della misura cautelare, di tutelare le esigenze della parte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito davanti al giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Nell'appello cautelare, quando gli effetti del provvedimento impugnato risultino gravosi ma le esigenze della parte possano essere adeguatamente tutelate dalla rapidità della decisione, il giudice può accogliere l'appello ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l'efficacia dell'atto e senza pregiudicare la valutazione sul merito.
  • La tutela cautelare può essere accordata mediante una misura organizzatoria-processuale di anticipazione della trattazione del merito, anziché mediante la sospensione dell'atto, quando la celerità del giudizio sia ritenuta sufficiente a proteggere concretamente la posizione della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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