Sentenza n. 180/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 307/2023 in data 29 agosto 2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 307/2023 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 29 settembre 2023 e corredata da certificazione di passaggio in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, a usufruire della Carta elettronica del docente dell’importo nominale di 500 euro annui alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, condannando l’Amministrazione a consentirne la fruizione. La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia e ha chiesto l’adozione degli atti necessari, incluso l’attribuzione dell’importo complessivo di 2.500 euro, nonché la nomina di un Commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento. Il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali risultava ampiamente decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, l’omesso adempimento e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, agli adempimenti imposti dal giudicato, concernenti il riconoscimento della Carta elettronica del docente per i cinque anni scolastici considerati. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli 60 giorni dalla comunicazione della ricorrente successiva alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Non è stato previsto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
per l’esecuzione del giudicato
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, inclusa la nomina di un Commissario ad acta.
artt. 112 e segg. c.p.a.
rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.
Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza per l’inadempimento di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
termine di centoventi giorni
Il termine di 120 giorni concesso alle amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali era decorso dalla notificazione della sentenza, rendendo esperibile il rimedio dell’ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può conoscere dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o di pagamento risultanti dalla pronuncia.
- La notificazione della sentenza all’amministrazione e la certificazione del suo passaggio in giudicato, unitamente alla mancata contestazione dell’inadempimento, consentono di ritenere provata l’inesecuzione del giudicato ai fini dell’azione di ottemperanza.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, l’azione esecutiva può essere proposta dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale.
- In caso di mancata esecuzione entro il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l’intervento a una specifica comunicazione dell’interessato e fissando il termine per l’attività sostitutiva.
- Quando il Commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione inadempiente, non deve essere liquidato uno specifico compenso per l’attività commissariale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 844/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 845/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 849/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 851/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 852/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 apr 2026Sentenza n. 853/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →