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Sentenza

Sentenza n. 374/2026 - Palermo, Sezione 5

per l’ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a., della sentenza n. 45/2025 (R.G. n. 319/2024) emessa dal Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro, pubblicata in data 23 gennaio 2025.

Giustizia amministrativa202501994

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 45/2025, recante condanna al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 45/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 28 marzo 2025, aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di € 1.045,50, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo, nonché delle spese di lite. Nonostante la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, accertando il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario rientra tra i titoli esecutivi attuabili mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso perché l’Amministrazione non ha dimostrato l’avvenuto adempimento. Ha ordinato al Ministero di corrispondere € 1.045,50, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo, e di rimborsare le spese di lite liquidate nella sentenza civile, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Ha nominato, per l’eventuale persistente inottemperanza, il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, o un dirigente delegato, quale Commissario ad acta, con ulteriore termine di 30 giorni e senza compenso. Ha altresì accolto la domanda di penalità di mora, determinandola nella misura degli interessi legali calcolati sull’importo complessivamente dovuto, per ogni giorno di ritardo successivo alla notificazione della sentenza e fino all’adempimento, ovvero fino alla scadenza del termine previsto per l’intervento commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 200,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di ottenere l’attuazione del comando contenuto nel giudicato.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente l’ottemperanza anche rispetto alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari che comportano obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 25 C.C.N.L. Comparto Scuola del 31 agosto 1999

    È la disposizione contrattuale richiamata nella sentenza civile per il calcolo della Retribuzione Professionale Docenti.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché sia accertato il passaggio in giudicato, sia stata effettuata la notificazione all’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un comando giudiziale chiaro e di un persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare direttamente il pagamento delle somme dovute, degli interessi e delle spese stabilite nel titolo esecutivo.
  • La mancata produzione, da parte dell’amministrazione intimata, di elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento consente di ritenere integrata l’inottemperanza al giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla scadenza infruttuosa del termine assegnato all’amministrazione per l’adempimento e indicando l’organo chiamato a provvedere in via sostitutiva.
  • La penalità di mora può essere applicata per il ritardo nell’esecuzione del giudicato quando l’inadempimento si protrae senza giustificazione, il comando giudiziale è semplice e non sussistono ragioni ostative; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e limitata al periodo anteriore all’intervento commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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