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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-229/22

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 2 dicembre 2022. — NC contro Compania Naţională de Transporturi Aeriene Tarom SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Cluj. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii) – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Cancellazione di un volo – Diritto alla compensazione pecuniaria in caso di offerta di un volo alternativo – Condizioni – Divergenza tra le differenti versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione – Volo alternativo che consente ai passeggeri di partire non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto. — Causa C-229/22

Giurisprudenza europea62022CO0229

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata, ha chiarito l’interpretazione dell’eccezione alla compensazione pecuniaria prevista dal regolamento n. 261/2004 per i casi di cancellazione del volo. Ha stabilito che il vettore è esonerato solo se il volo alternativo offerto consente al passeggero di partire non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e di giungere a destinazione entro due ore dall’orario di arrivo previsto. La versione linguistica rumena, che sembrava consentire una partenza "al più tardi" un’ora prima, è stata disattesa perché incompatibile con il testo delle altre versioni e con la finalità di tutela dei passeggeri.

Interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento n. 261/2004: condizioni per escludere la compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del volo e offerta di volo alternativo

La questione giuridica

Se, in caso di cancellazione di un volo comunicata meno di sette giorni prima della partenza prevista, il vettore sia esonerato dalla compensazione pecuniaria quando offre un volo alternativo che consenta ai passeggeri di partire al più tardi un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di giungere alla destinazione finale meno di due ore dopo l’orario di arrivo previsto, oppure se la disposizione debba essere intesa nel senso che il volo alternativo non può partire più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto.

Principio di diritto

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento n. 261/2004 va interpretato nel senso che la compensazione pecuniaria è dovuta in caso di cancellazione del volo comunicata meno di sette giorni prima, salvo che il vettore offra al passeggero un volo alternativo che consenta di partire non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di arrivare a destinazione meno di due ore dopo l’orario di arrivo previsto; la divergenza di alcune versioni linguistiche non può prevalere sulle altre, dovendosi privilegiare un’interpretazione coerente con l’economia e la finalità del regolamento, che tutela elevatamente i passeggeri.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte

Interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento n. 261/2004

L’ordinanza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Specializat Cluj, in una controversia tra un passeggero e Tarom sulla spettanza della compensazione pecuniaria dopo la cancellazione di un volo interno in Romania. La Corte è intervenuta con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, ritenendo la risposta desumibile dalla propria giurisprudenza e non suscettibile di ragionevole dubbio.

Fatti e procedimento principale

Il passeggero aveva prenotato un volo Cluj-Napoca/Bucarest previsto per il 18 maggio 2020. All’arrivo in aeroporto gli è stato comunicato che il volo diretto era stato sostituito da un collegamento con scalo a Iași; egli ha accettato il volo alternativo, che è partito da Cluj-Napoca alle 19:55 ed è arrivato a Bucarest alle 22:30. Il passeggero ha chiesto la compensazione di 250 EUR prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 261/2004, ma la compagnia ha rifiutato il pagamento. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda ritenendo applicabile l’eccezione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii).

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha segnalato una divergenza tra le versioni linguistiche della disposizione: la versione rumena sembra riferirsi a un volo alternativo che parta "al più tardi" un’ora prima, mentre altre versioni, tra cui quella francese e quella italiana, indicano che il volo alternativo deve consentire di partire "non più di" un’ora prima. La Corte è stata quindi chiamata a chiarire quale sia la corretta interpretazione della condizione temporale.

Normativa rilevante e contesto sistematico

La Corte richiama i considerando 1 e 12 del regolamento n. 261/2004, che esprimono l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri e di limitare i disagi causati dalla cancellazione di un volo. L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), prevede il diritto alla compensazione salvo che siano rispettate le condizioni di esenzione previste nei punti ii) e iii); l’articolo 7 disciplina l’importo della compensazione.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che una versione linguistica non può essere isolatamente privilegiata rispetto alle altre e che, in caso di divergenza, la disposizione va interpretata alla luce dell’economia generale e della finalità del regolamento. Essa osserva che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), contiene due condizioni cumulative: il volo alternativo deve consentire, da un lato, di partire non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e, dall’altro, di arrivare meno di due ore dopo l’orario di arrivo previsto.

Secondo la Corte, questa lettura garantisce che il volo alternativo differisca il meno possibile da quello cancellato e conferisce al vettore un margine di manovra limitato, coerente con l’obiettivo di tutela elevata dei passeggeri. La versione rumena e quella bulgara, se interpretate letteralmente nel senso di un orario di partenza "al più tardi" un’ora prima, consentirebbero invece un anticipo potenzialmente illimitato, in contrasto con la ratio del regolamento e con la certezza dei rapporti contrattuali.

Decisione

La Corte ha risposto che l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che la compensazione pecuniaria resta dovuta salvo che, in caso di cancellazione comunicata meno di sette giorni prima, il vettore abbia offerto un volo alternativo che permetta di partire non più di un’ora prima dell’orario previsto e di giungere a destinazione meno di due ore dopo l’orario previsto.

Effetti pratici

Per gli operatori del settore aereo, la pronuncia conferma che l’esenzione dalla compensazione è di stretta interpretazione e richiede il rispetto congiunto di entrambe le soglie temporali. Per i passeggeri, la decisione rafforza la tutela economica in caso di riprotezione su voli alternativi non sufficientemente prossimi agli orari originari.

Come è indicizzato

Materietrasporti aereicompensazione dei passeggericancellazione del volointerpretazione uniforme del diritto dell’unione

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