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Legge

L.R. Veneto 27/2012

Disciplinare le iniziative di promozione dei diritti etici e della vita nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Normativa regionaleL.R. Veneto 27/2012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Veneto promuove la diffusione di informazioni sui diritti dei cittadini in materia etica e di tutela della vita nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e nei consultori, garantendo pari opportunità alle associazioni di volontariato abilitate. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve disciplinare con regolamento le modalità di diffusione, nel rispetto della privacy.

Promozione della diffusione di informazioni sui diritti etici e della vita nelle strutture sanitarie e nei consultori del Veneto

Promozione dei diritti etici e della vita nelle strutture sanitarie e nei consultori

La legge regionale disciplina, per il territorio del Veneto, iniziative volte a promuovere e garantire la diffusione di informazioni sui diritti dei cittadini con riferimento alle questioni etiche e della vita all’interno delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e dei consultori. L’obiettivo è assicurare pari opportunità di comunicazione alle associazioni di volontariato ammesse alla disciplina.

Ambito soggettivo e finalità

La Regione riconosce alle associazioni di volontariato interessate pari possibilità di comunicazione nelle strutture indicate. La norma si muove nell’ottica della divulgazione dell’informazione ai cittadini, con espresso richiamo al rispetto della privacy.

Attuazione tramite regolamento regionale

Per rendere operative le finalità della legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia socio-sanitaria, deve individuare con regolamento le modalità di diffusione e divulgazione da parte delle associazioni di volontariato. Sono abilitate le associazioni:

  • iscritte nell’albo regionale;
  • riconosciute a livello nazionale.

Termine per l’adozione del regolamento

Il regolamento attuativo deve essere adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Profili applicativi

La disciplina non introduce contributi, sanzioni o ulteriori procedure amministrative nel testo consolidato fornito. La concreta operatività delle iniziative dipende quindi dal regolamento regionale demandato alla Giunta.

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