L.R. Veneto 27/2012
Disciplinare le iniziative di promozione dei diritti etici e della vita nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Veneto promuove la diffusione di informazioni sui diritti dei cittadini in materia etica e di tutela della vita nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e nei consultori, garantendo pari opportunità alle associazioni di volontariato abilitate. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve disciplinare con regolamento le modalità di diffusione, nel rispetto della privacy.
Promozione della diffusione di informazioni sui diritti etici e della vita nelle strutture sanitarie e nei consultori del Veneto
Promozione dei diritti etici e della vita nelle strutture sanitarie e nei consultori
La legge regionale disciplina, per il territorio del Veneto, iniziative volte a promuovere e garantire la diffusione di informazioni sui diritti dei cittadini con riferimento alle questioni etiche e della vita all’interno delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e dei consultori. L’obiettivo è assicurare pari opportunità di comunicazione alle associazioni di volontariato ammesse alla disciplina.
Ambito soggettivo e finalità
La Regione riconosce alle associazioni di volontariato interessate pari possibilità di comunicazione nelle strutture indicate. La norma si muove nell’ottica della divulgazione dell’informazione ai cittadini, con espresso richiamo al rispetto della privacy.
Attuazione tramite regolamento regionale
Per rendere operative le finalità della legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia socio-sanitaria, deve individuare con regolamento le modalità di diffusione e divulgazione da parte delle associazioni di volontariato. Sono abilitate le associazioni:
- iscritte nell’albo regionale;
- riconosciute a livello nazionale.
Termine per l’adozione del regolamento
Il regolamento attuativo deve essere adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Profili applicativi
La disciplina non introduce contributi, sanzioni o ulteriori procedure amministrative nel testo consolidato fornito. La concreta operatività delle iniziative dipende quindi dal regolamento regionale demandato alla Giunta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 27 lug 2012L.R. Veneto 26/2012
- Legge · 10 ago 2012L.R. Veneto 37/2012
- Legge · 10 ago 2012L.R. Veneto 36/2012
- Legge · 10 ago 2012L.R. Veneto 35/2012
- Legge · 10 ago 2012L.R. Veneto 34/2012
- Legge · 10 ago 2012L.R. Veneto 33/2012
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →