L.R. Veneto 26/2012
Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Veneto il trasporto sanitario di soccorso ed emergenza, riservandolo a soggetti autorizzati e accreditati, iscritti in un elenco regionale e convenzionati con le ULSS. Prevede requisiti fissati dalla Giunta, convenzioni con budget e controlli periodici, oltre a sanzioni per l’esercizio abusivo. La norma transitoria salva i contratti in corso fino alla scadenza o al nuovo affidamento.
Disciplina del trasporto sanitario di soccorso ed emergenza nella Regione Veneto
Disciplina del trasporto sanitario di soccorso ed emergenza
La legge regionale del Veneto regola in modo unitario il trasporto sanitario di soccorso ed emergenza, valorizzando il concorso di enti sanitari e associazioni autorizzati e accreditati nello svolgimento di attività intrinsecamente sanitarie. L’obiettivo è assicurare un servizio diffuso sul territorio, efficiente e qualitativamente controllato, nel rispetto dei principi di universalità, solidarietà, economicità e appropriatezza.
Ambito di applicazione e nozioni rilevanti
La disciplina riguarda il trasporto sanitario svolto con mezzi di soccorso e da personale sanitario o non sanitario adibito al servizio, quando ricorrono una delle seguenti situazioni:
- servizi di emergenza-urgenza gestiti dalle centrali operative SUEM;
- servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e svolti con mezzi di soccorso;
- servizi in cui le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente l’uso di un mezzo di soccorso e, durante il percorso, assistenza sanitaria o di personale adeguatamente formato, con necessità di continuità delle cure.
La legge si applica esclusivamente nel territorio della Regione del Veneto.
Autorizzazione, accreditamento e requisiti
L’attività può essere esercitata solo da soggetti in possesso sia dell’autorizzazione all’esercizio sia dell’accreditamento regionali, rilasciati secondo la disciplina regionale in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve definire, sentita la commissione consiliare competente, i requisiti necessari per l’accreditamento regionale allo svolgimento del servizio.
Elenco regionale dei soggetti abilitati
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore la Giunta regionale approva un elenco regionale dei soggetti ammessi, che in prima applicazione comprende:
- enti sanitari e associazioni già autorizzati, attivi da almeno cinque anni nel trasporto di emergenza e urgenza sul territorio regionale per conto delle ULSS competenti, sulla base di contratti o convenzioni, e in possesso dei requisiti autorizzativi;
- comitati della Croce rossa italiana, previa specifica intesa con il comitato regionale veneto;
- istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono trasporto di emergenza e urgenza, previo assenso e dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti autorizzativi e di quelli stabiliti dalla Giunta.
L’elenco è aggiornato annualmente con nuovi enti e associazioni che soddisfino i requisiti di autorizzazione e accreditamento. I soggetti iscritti sono sottoposti a verifiche periodiche per accertare il possesso e il mantenimento dei requisiti.
Organizzazione del servizio e convenzioni con le ULSS
L’attività di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza è svolta dalle aziende ULSS e dai soggetti iscritti nell’elenco regionale.
I rapporti con le ULSS e le modalità di concorso dei soggetti iscritti sono regolati da convenzioni basate su uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale e rese pubbliche secondo la normativa statale ed europea sui contratti pubblici.
Le convenzioni devono prevedere:
- un sistema di budget definito sulla base di costi standard individuati dalla Giunta regionale;
- aggiornamento triennale dei costi standard;
- modalità di verifica e revisione della qualità e quantità delle prestazioni, anche tramite indicatori di efficienza e qualità.
Se il servizio non può essere assicurato dai soggetti iscritti nell’elenco, le ULSS possono affidarlo a titolo oneroso, tramite procedure concorsuali ad evidenza pubblica, a soggetti che rispettino i requisiti idonei a garantire adeguati livelli di qualità e la funzione sociale del servizio.
Regime transitorio
I contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge tra ULSS e soggetti erogatori del servizio restano validi fino alla loro scadenza.
Se i contratti scadono prima dell’approvazione dell’elenco regionale o dello schema tipo di convenzione, essi possono essere prorogati, ove possibile, fino al compimento degli atti necessari per il successivo affidamento secondo la nuova disciplina.
Sanzioni
Sono previste sanzioni amministrative per le violazioni più gravi:
- esercizio del trasporto sanitario senza autorizzazione: sanzione da 2.500 a 15.000 euro e divieto di esercizio del trasporto sanitario di soccorso ed emergenza per i tre anni successivi all’applicazione della sanzione;
- uso di un mezzo di soccorso non autorizzato da parte di un soggetto autorizzato: sanzione da 1.000 a 4.000 euro.
Profili economici
La legge non reca una specifica norma finanziaria e, secondo la relazione illustrativa, è costruita senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale o del servizio sanitario regionale.
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