Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 423/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1919/2022, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202305994

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono edilizio relativo alla chiusura di un cortile interno e alla realizzazione di locali accessori a un’attività commerciale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 27, della l. n. 326/2003, dell’art. 3, comma 3, della l.r. Veneto n. 21/2004, degli artt. 146 e seguenti del d.lgs. n. 42/2004, delle norme tecniche di attuazione del PRG e della disciplina edilizia regionale. Hanno sostenuto che l’intervento, consistente nella copertura di un cortile o cavedio di circa 22,15 mq, con volume dichiarato di 50 mc, avesse natura pertinenziale o fosse assimilabile a un’opera interna, non visibile dall’esterno e inidonea a incidere sui valori paesaggistici. Hanno inoltre lamentato il travisamento dei presupposti di fatto, l’omesso esame della documentazione, il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché l’illegittimità del diniego per mancata acquisizione preventiva del parere dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica. Sono stati riproposti anche i motivi di primo grado non esaminati dal TAR.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittimo l’esame del solo profilo relativo all’insanabilità dell’opera in area sottoposta a vincolo paesaggistico, poiché il diniego comunale era plurimotivato e tale ragione era autonoma e sufficiente a sorreggerlo. Dalla domanda di condono e dalla documentazione risultava la chiusura di un cortile e la creazione di un nuovo locale coperto, con aumento di volume e superficie; l’intervento non poteva quindi essere qualificato come opera minore suscettibile di condono in area vincolata. È stata respinta la tesi secondo cui la collocazione dell’opera all’interno di una proprietà privata o la sua limitata visibilità la rendesse un’opera interna esente dalla disciplina paesaggistica: la nozione di opera interna riguarda un intervento collocato all’interno di un fabbricato, non incidente sulla sagoma o sulla struttura percepibile dall’esterno, e non ogni opera situata all’interno dell’area privata. La valutazione della compatibilità dell’opera con i valori paesaggistici spetta all’autorità competente, non al proprietario. Quanto alla mancata acquisizione del parere paesaggistico, il Collegio ha ritenuto tale adempimento superfluo, poiché l’opera, comportando nuova volumetria e superficie in area vincolata, era radicalmente non sanabile. Le ulteriori questioni processuali e i motivi assorbiti sono stati dichiarati irrilevanti. Gli appellanti sono stati condannati in solido al pagamento di 4.000 euro di spese, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    «non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'allegato 1 [...] realizzate su immobili soggetti a vincoli [...] Sono invece sanabili, se conformi a detti strumenti urbanistici, solo gli interventi cd. minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 [...] previo parere della autorità preposta alla tutela del vincolo»

    Nel regime del terzo condono, le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico sono sanabili, ricorrendo anche le ulteriori condizioni previste dalla legge, soltanto se riconducibili agli interventi minori e privi di aumento di volume e superficie; le opere che comportano nuova volumetria o superficie sono radicalmente escluse dalla sanatoria.

  • art. 3, comma 3, l.r. Veneto n. 21/2004

    Esclude la condonabilità, in ambito paesaggistico-ambientale, degli interventi comportanti aumenti di volumetria; tale previsione è stata ritenuta applicabile all’opera oggetto del giudizio.

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    «modificazioni che rechino pregiudizi ai valori paesaggistici oggetto di protezione»

    La compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici deve essere valutata dall’autorità competente; la collocazione dell’opera in un’area privata o la sua limitata visibilità non escludono automaticamente l’incidenza sul paesaggio né la necessità del titolo pertinente.

  • art. 136 d.lgs. n. 42/2004

    Costituisce il fondamento del vincolo paesaggistico gravante sull’area interessata dalle opere.

  • d.P.R. n. 31/2017, allegato 1

    Il richiamo alle opere interne escluse dall’autorizzazione paesaggistica non è applicabile a un’opera che comporti la copertura di un cortile e la creazione di nuova volumetria, non essendo essa un’opera interna nel senso urbanistico rilevante.

Massime di principio

  • Nel regime del terzo condono, le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico sono sanabili, oltre che alle ulteriori condizioni previste dalla legge, solo se riconducibili agli interventi minori di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria e se non comportano aumento di volume o di superficie; un intervento che crea nuova volumetria o superficie è radicalmente escluso dalla sanatoria.
  • Quando il provvedimento di diniego è fondato su una pluralità di ragioni autonome, è sufficiente che una di esse sia legittima e idonea a sorreggere il dispositivo perché la pretesa di annullamento debba essere respinta; il giudice non è tenuto a esaminare le censure relative alle ulteriori motivazioni.
  • La qualificazione di un’opera come pertinenza o come opera interna non dipende dalla mera collocazione all’interno della proprietà privata o dalla limitata visibilità dall’esterno. È opera interna, in senso urbanistico, quella collocata all’interno di un fabbricato e non incidente sulla sagoma o sulla struttura percepibile dall’esterno; la copertura di un cortile che modifica la morfologia dell’area può quindi essere soggetta alla disciplina paesaggistica.
  • La valutazione della compatibilità di un’opera con i valori paesaggistici spetta all’autorità amministrativa preposta alla tutela e non al proprietario o all’autore dell’intervento.
  • Quando l’opera è in radice non sanabile perché comporta nuova volumetria o superficie in area vincolata, la mancata acquisizione del parere dell’autorità paesaggistica non determina l’illegittimità del diniego: il parere costituisce un adempimento superfluo, non potendo modificare l’esito necessario della domanda di condono.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggistica
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggio
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.