Sentenza n. 423/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1919/2022, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono edilizio relativo alla chiusura di un cortile interno e alla realizzazione di locali accessori a un’attività commerciale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 27, della l. n. 326/2003, dell’art. 3, comma 3, della l.r. Veneto n. 21/2004, degli artt. 146 e seguenti del d.lgs. n. 42/2004, delle norme tecniche di attuazione del PRG e della disciplina edilizia regionale. Hanno sostenuto che l’intervento, consistente nella copertura di un cortile o cavedio di circa 22,15 mq, con volume dichiarato di 50 mc, avesse natura pertinenziale o fosse assimilabile a un’opera interna, non visibile dall’esterno e inidonea a incidere sui valori paesaggistici. Hanno inoltre lamentato il travisamento dei presupposti di fatto, l’omesso esame della documentazione, il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché l’illegittimità del diniego per mancata acquisizione preventiva del parere dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica. Sono stati riproposti anche i motivi di primo grado non esaminati dal TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittimo l’esame del solo profilo relativo all’insanabilità dell’opera in area sottoposta a vincolo paesaggistico, poiché il diniego comunale era plurimotivato e tale ragione era autonoma e sufficiente a sorreggerlo. Dalla domanda di condono e dalla documentazione risultava la chiusura di un cortile e la creazione di un nuovo locale coperto, con aumento di volume e superficie; l’intervento non poteva quindi essere qualificato come opera minore suscettibile di condono in area vincolata. È stata respinta la tesi secondo cui la collocazione dell’opera all’interno di una proprietà privata o la sua limitata visibilità la rendesse un’opera interna esente dalla disciplina paesaggistica: la nozione di opera interna riguarda un intervento collocato all’interno di un fabbricato, non incidente sulla sagoma o sulla struttura percepibile dall’esterno, e non ogni opera situata all’interno dell’area privata. La valutazione della compatibilità dell’opera con i valori paesaggistici spetta all’autorità competente, non al proprietario. Quanto alla mancata acquisizione del parere paesaggistico, il Collegio ha ritenuto tale adempimento superfluo, poiché l’opera, comportando nuova volumetria e superficie in area vincolata, era radicalmente non sanabile. Le ulteriori questioni processuali e i motivi assorbiti sono stati dichiarati irrilevanti. Gli appellanti sono stati condannati in solido al pagamento di 4.000 euro di spese, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
«non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'allegato 1 [...] realizzate su immobili soggetti a vincoli [...] Sono invece sanabili, se conformi a detti strumenti urbanistici, solo gli interventi cd. minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 [...] previo parere della autorità preposta alla tutela del vincolo»
Nel regime del terzo condono, le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico sono sanabili, ricorrendo anche le ulteriori condizioni previste dalla legge, soltanto se riconducibili agli interventi minori e privi di aumento di volume e superficie; le opere che comportano nuova volumetria o superficie sono radicalmente escluse dalla sanatoria.
art. 3, comma 3, l.r. Veneto n. 21/2004
Esclude la condonabilità, in ambito paesaggistico-ambientale, degli interventi comportanti aumenti di volumetria; tale previsione è stata ritenuta applicabile all’opera oggetto del giudizio.
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
«modificazioni che rechino pregiudizi ai valori paesaggistici oggetto di protezione»
La compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici deve essere valutata dall’autorità competente; la collocazione dell’opera in un’area privata o la sua limitata visibilità non escludono automaticamente l’incidenza sul paesaggio né la necessità del titolo pertinente.
art. 136 d.lgs. n. 42/2004
Costituisce il fondamento del vincolo paesaggistico gravante sull’area interessata dalle opere.
d.P.R. n. 31/2017, allegato 1
Il richiamo alle opere interne escluse dall’autorizzazione paesaggistica non è applicabile a un’opera che comporti la copertura di un cortile e la creazione di nuova volumetria, non essendo essa un’opera interna nel senso urbanistico rilevante.
Massime di principio
- Nel regime del terzo condono, le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico sono sanabili, oltre che alle ulteriori condizioni previste dalla legge, solo se riconducibili agli interventi minori di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria e se non comportano aumento di volume o di superficie; un intervento che crea nuova volumetria o superficie è radicalmente escluso dalla sanatoria.
- Quando il provvedimento di diniego è fondato su una pluralità di ragioni autonome, è sufficiente che una di esse sia legittima e idonea a sorreggere il dispositivo perché la pretesa di annullamento debba essere respinta; il giudice non è tenuto a esaminare le censure relative alle ulteriori motivazioni.
- La qualificazione di un’opera come pertinenza o come opera interna non dipende dalla mera collocazione all’interno della proprietà privata o dalla limitata visibilità dall’esterno. È opera interna, in senso urbanistico, quella collocata all’interno di un fabbricato e non incidente sulla sagoma o sulla struttura percepibile dall’esterno; la copertura di un cortile che modifica la morfologia dell’area può quindi essere soggetta alla disciplina paesaggistica.
- La valutazione della compatibilità di un’opera con i valori paesaggistici spetta all’autorità amministrativa preposta alla tutela e non al proprietario o all’autore dell’intervento.
- Quando l’opera è in radice non sanabile perché comporta nuova volumetria o superficie in area vincolata, la mancata acquisizione del parere dell’autorità paesaggistica non determina l’illegittimità del diniego: il parere costituisce un adempimento superfluo, non potendo modificare l’esito necessario della domanda di condono.
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