Sentenza n. 3384/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) - del provvedimento n. 35/2023, notificato il 22 marzo 2023, con il quale il responsabile dell'U.T. del comune di Giugliano in Campania ha disposto l'acquisizione gratuita al patrimonio del comune ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 del fabbricato di proprietà della ricorrente, sito alla via Masseria Vecchia, disponendo, nel contempo, “lo sgombero dell'immobile da cose e da persone ad horas e comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza, preavvertendo che in mancanza di spontaneo rilascio si procederà d'ufficio disponendo secondo le procedure di legge”; b) - di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo della posizione soggettiva della ricorrente, ivi comprese le ordinanze di demolizione n. 216 del 4 aprile 2005 e n. 26 del 15 luglio 2014, richiamate nel provvedimento impugnato sub a); Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Petrazzuolo Raffaela il 30/8/2023: - dell’ordinanza n. 123/2023, nella parte in cui ingiunge alla ricorrente la demolizione del fabbricato già sanzionato con la disposizione dirigenziale n. 216/2005, alla quale rinvia per relationem, impugnata con il ricorso principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del fabbricato abusivo, con contestuale ordine di sgombero, nonché ordinanze di demolizione presupposte e successivo atto di rinnovazione della notifica dell’ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale di acquisizione gratuita dell’immobile ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina edilizia, difetto assoluto dei presupposti, carenza di istruttoria, omessa individuazione delle aree acquisite, violazione del giusto procedimento, travisamento, sviamento, nullità per carenza assoluta di potere e violazione degli artt. 823 e 826 c.c., nonché difetto di motivazione. Ha inoltre dedotto la violazione dell’autonomia tra procedimento penale e procedimento amministrativo e, con motivi aggiunti, l’illegittimità derivata dell’ordinanza successiva di demolizione e la violazione del principio del ne bis in idem, assumendo che la demolizione amministrativa e quella disposta dal giudice penale costituissero duplicazione sanzionatoria alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 149/2022 e dell’art. 6 CEDU. Nel corso del giudizio il Comune ha annullato il provvedimento di acquisizione e il presupposto accertamento di inottemperanza, notificando contestualmente alla proprietaria l’ordinanza di demolizione del 2005.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere relativamente ai primi quattro motivi del ricorso introduttivo, perché gli atti successivi all’ordinanza di demolizione, ossia il provvedimento di acquisizione e l’accertamento di inottemperanza, erano stati annullati in autotutela dal Comune. Ha invece ritenuto persistente l’interesse alla decisione sul quinto motivo, riproposto con i motivi aggiunti quale vizio derivato dell’atto successivo. Le residue censure sono state respinte. In particolare, il giudice ha ritenuto legittima la motivazione dell’ordinanza di demolizione, poiché l’ingiunzione è atto dovuto e vincolato, sufficientemente motivato con la descrizione delle opere e l’indicazione della loro abusività, senza necessità di una specifica ponderazione dell’interesse pubblico attuale al ripristino. Il decorso del tempo non determina un legittimo affidamento sulla conservazione dell’abuso edilizio. È stata inoltre esclusa la violazione del ne bis in idem: la demolizione prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001, anche quando disposta dal giudice penale, ha natura amministrativa e ripristinatoria, è riferita al bene e non ha finalità punitiva in senso sostanziale. Il sistema del doppio binario penale-amministrativo presenta una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, finalità complementari e un quadro prevedibile e proporzionato, senza duplicazione di pene diverse. Il ricorso per motivi aggiunti è stato quindi dichiarato infondato, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La decisione richiama l’art. 31, comma 2, per la demolizione e l’acquisizione amministrativa, e il comma 9 per la demolizione disposta dal giudice penale.
L’ingiunzione di demolizione è una misura amministrativa vincolata e ripristinatoria; in caso di inottemperanza può seguire l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale. La demolizione conserva natura amministrativa anche se disposta dal giudice penale quale conseguenza della condanna.
art. 3 l. 241/1990
Per l’ordinanza di demolizione è sufficiente la descrizione delle opere abusive e l’indicazione delle ragioni della loro abusività; non è necessaria una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino.
art. 21-septies l. 241/1990
Le dedotte nullità per carenza assoluta di potere sono state respinte, senza che il giudice ravvisasse un difetto assoluto di attribuzione.
art. 44 d.P.R. 380/2001
La disciplina edilizia contempla un doppio binario penale-amministrativo, che non determina di per sé una violazione del ne bis in idem.
art. 117 Cost.
Non risultano fondati profili di contrasto con il parametro convenzionale o eurounitario del ne bis in idem, in ragione della connessione sostanziale e temporale tra i procedimenti e della natura ripristinatoria della demolizione.
art. 6 CEDU
Il divieto convenzionale di bis in idem non è violato quando i procedimenti penale e amministrativo costituiscono una risposta sostanzialmente unitaria, prevedibile e proporzionata al medesimo illecito.
Massime di principio
- L’ingiunzione di demolizione di un abuso edilizio è un atto dovuto e vincolato: è adeguatamente motivata mediante la descrizione delle opere e l’indicazione della loro abusività, senza necessità di una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione o dall’accertamento dell’abuso edilizio non consolida un legittimo affidamento del proprietario sulla conservazione dell’opera abusiva, perché l’affidamento tutelabile presuppone un provvedimento amministrativo favorevole o una situazione giuridica stabilizzata.
- La demolizione dell’immobile abusivo, anche se ordinata dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001, conserva natura amministrativa e funzione ripristinatoria, essendo diretta alla tutela dell’assetto del territorio e configurando un obbligo di fare con carattere reale.
- L’applicazione parallela della demolizione in sede amministrativa e penale non viola il principio del ne bis in idem quando le misure costituiscono la medesima misura ripristinatoria e i procedimenti presentano una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, finalità complementari, prevedibilità e proporzionalità complessiva.
- L’annullamento in autotutela, nel corso del giudizio, degli atti successivi all’ordinanza di demolizione determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alle censure rivolte contro tali atti; permane l’interesse alla decisione sulle censure relative all’ordinanza presupposta e sui vizi derivati riproposti contro gli atti successivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1230/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1231/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 81/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1221/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1222/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1223/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →