Cassazione Penale, Sentenza n. 07286/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore dell'imputata, deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 337 c.p.p.: si sostiene che la denuncia orale della persona offesa riportata nel verbale di arresto non possa costituire una valida querela, la quale richiede un atto formale sottoscritto dalla persona offesa o, se proposta oralmente, raccolta in verbale e sottoscritta dalla stessa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 30 dicembre 2022, n. 150, il reato di furto aggravato (art. 625, comma 1, n. 4 c.p.) è generalmente perseguibile a querela di parte salvo specifiche eccezioni; nel caso di specie la persona offesa aveva espresso soltanto una "denuncia orale" manifestando intenzione di perseguire, senza però redigere o sottoscrivere un atto formale di querela né firmare il verbale che la raccolse. Poiché mancava la querela formale, l'azione penale non poteva proseguire: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per carenza di querela.
Norme richiamate
Codice penale, art. 131-bis
Norma richiamata nella sentenza di merito (tribunale e Corte d'appello) che aveva dichiarato non punibilità della imputata; nella cassazione tale profilo non è stato esaminato nel merito perché il giudice ha annullato la sentenza per difetto procedurale (mancanza di querela).
Codice penale, artt. 56, 624, 625 comma 1, n. 4
Articolazione del fatto originariamente contestato (furto aggravato). La qualificazione del reato è descritta nella motivazione di merito ma la Cassazione ha risolto la questione procedurale relativa alla perseguibilità a querela di parte, impedendo la prosecuzione dell'azione.
D.lgs. 30 dicembre 2022, n. 150
Ha modificato la perseguibilità del reato di furto aggravato rendendolo, nella fattispecie in esame, in linea generale perseguibile a querela di parte (procedendosi d'ufficio solo nei casi espressamente previsti: incapacità della parte offesa o circostanze previste dall'art. 625, n. 7, o il n. 7-bis/art. 624 comma 3). Tale cambiamento è centrale per la decisione della Corte: senza querela formale l'azione non può proseguire.
Codice di procedura penale, art. 337
Stabilisce le formalità della querela: se presentata per iscritto va sottoscritta dalla parte (comma 1); se proposta oralmente deve essere verbalizzata e sottoscritta dalla stessa parte (comma 2). La Corte ha interpretato rigidamente queste formalità: la mera espressione di volontà di querelare non equivale a querela valida.
Codice di procedura penale, art. 333
Norma richiamata da art. 337 in tema di denuncia dei privati; richiede formalità analoghe (sottoscrizione). La Corte ha richiamato tale richiamo per sottolineare l'esigenza di un atto formale sottoscritto.
Codice penale, art. 625, n. 7 e n. 7-bis; art. 624 comma 3
Circostanze cui il legislatore ha collegato la procedibilità d'ufficio per reati che altrimenti sono a querela di parte. La Corte le richiama per precisare i limiti della perseguibilità d'ufficio; nella fattispecie nessuna delle eccezioni risultava applicabile.
Massime di principio
- Dopo il d.lgs. 150/2022, molti furti aggravati sono perseguibili solo a querela di parte: senza querela formale l'azione penale deve essere interrotta.
- Una mera denuncia orale o la semplice espressione di volontà della persona offesa non costituiscono querela valida; la querela orale è valida solo se verbalizzata e sottoscritta dalla persona offesa.
- Le formalità procedurali (sottoscrizione del querelante o firma del verbale che raccoglie la querela orale) sono essenziali: la loro omissione può determinare l'annullamento della sentenza per carenza di querela senza esame del merito.
- Le autorità di polizia e il pubblico ministero devono assicurare che la querela sia raccolta con le formalità previste dall'art. 337 c.p.p. o ottenere la querela scritta, specialmente per reati divenuti perseguibili a querela di parte.
- Esistono eccezioni che consentono la procedibilità d'ufficio (es. vittima incapace, circostanze dell'art. 625 n.7 o n.7-bis/art.624 comma 3); in presenza di tali condizioni l'assenza di querela non impedisce l'azione penale.
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