Cassazione Penale, Sentenza n. 31607/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Larotonda impugna la conferma della condanna per concorso, in qualità di estraneo, al peculato continuato (artt. 81, 110, 117, 314 c.p.) ascritto a Donato Cristofaro (incaricato di pubblico servizio presso la tesoreria bancaria), contestando: a) carenza e insufficiente motivazione (art. 597 c.p.p.), con la richiesta di riconduzione della sua condotta al reato di ricettazione (art. 648 c.p.); b) applicazione dell'art. 117 c.p. nonostante la presunta mancata conoscenza della qualifica pubblica del Cristofaro; c) mancata decisione su questioni relative agli artt. 116 e 117 c.p.; d) vizi nel trattamento delle pene accessorie: richiesta che l'interdizione legale (art. 32 c.p.) fosse applicata in misura pari alla pena principale, opposizione all'applicazione di art. 32-quater per incompatibilità con il fatto che il danno sarebbe stato a pubbliche amministrazioni e non a "attività imprenditoriale", contestazione dell'interdizione perpetua ex art. 317-bis c.p. invece che temporanea, e rilievi sulla misura applicata delle pene accessorie.
La decisione
La Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi e ha dichiarato il ricorso in gran parte infondato, confermando la responsabilità penale di Larotonda. Tuttavia ha parzialmente accolto profili relativi alle pene accessorie: ha annullato senza rinvio l'applicazione dell'interdizione legale (art. 32 c.p.) perché la pena principale è inferiore al minimo previsto di cinque anni; ha ritenuto illegittima la misura eccedente applicata in primo grado per la pena accessoria richiamando l'art. 37 c.p. (la durata della pena accessoria deve, in mancanza di una diversa previsione, essere pari alla pena principale) e ha rettificato la misura dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione portandola a quattro anni e otto mesi. Ha rigettato le censure sulla qualificazione giuridica del fatto (respingendo la richiesta di ricondurre la condotta a ricettazione), ritenendo provata la consapevolezza e la partecipazione al concorso in peculato alla luce di elementi quali apertura di conto dedicato, ammissioni e conversazioni intercettate. Ha inoltre confermato la compensazione delle spese con riferimento alla banca, ma ha condannato Larotonda a rimborsare le spese sostenute dalla parte civile Comune di Cancellara (liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Riferimento al concorso di persone nel reato: la partecipazione di Larotonda è stata ritenuta concorso al peculato commesso da Cristofaro.
art. 110 cod. pen.
Concetto di concorso morale e materiale: la condotta di Larotonda è stata valutata come concorso, anche materiale, rispetto al peculato.
art. 117 cod. pen.
Regola della partecipazione per fatti commessi da altro individuo; la Corte ha ritenuto che Larotonda fosse consapevole della posizione qualificata del coimputato, per le circostanze provate (rapporti di affinità, conto aperto ad hoc, ammissioni), quindi applicabile.
art. 314 cod. pen.
Delitto di peculato contestato a Cristofaro e in concorso a Larotonda; la sentenza conferma che le somme erano sottratte ai mandati dei Comuni e destinate anche a vantaggio di impresa riconducibile al ricorrente.
art. 648 cod. pen.
Ricettazione: la Corte ha respinto la riclassificazione della condotta come ricettazione, ritenendo che gli elementi indiziari (conto dedicato, ammissioni, conversazioni) dimostrassero consapevolezza e concorso nel peculato.
art. 597, comma 1, cod. proc. pen.
Doglianza per presunta carenza di motivazione: la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza di appello, integrata con quella di primo grado, fosse sufficiente e che l'appello potesse motivare per relazione quando le questioni erano già esaminate e correttamente risolte in primo grado.
art. 32 cod. pen.
"il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, è, durante la pena, in stato d'interdizione legale"
La pena accessoria di interdizione legale non può applicarsi se la pena principale è inferiore a cinque anni; la Cassazione ha eliminato quella pena perché la pena principale era di quattro anni e otto mesi.
art. 32-quater cod. pen.
Pena accessoria per reati commessi a vantaggio di un'attività imprenditoriale; la Corte ha rilevato che il peculato era stato commesso anche a vantaggio di una società riconducibile al Larotonda, giustificando l'applicazione dell'accessorio, ma ha corretto la misura nella misura pari alla pena principale.
art. 317-bis cod. pen.
Interdizione dall'esercizio di uffici direttivi di persone giuridiche e imprese; la Corte ha confermato la misura e rigettato la richiesta difensiva di temporaneità, ritenendo congrua la valutazione di gravità svolta dal giudice di merito (frutti illeciti circa 800.000 euro), pur richiamando l'esistenza di profili di dubbia costituzionalità già sollevati in altra sede.
art. 37 cod. pen.
In mancanza di previsione della durata della pena accessoria, la sua misura deve essere pari alla durata della pena principale: la Corte ha annullato e rettificato la misura accessoria che in primo grado era stata fissata in anni sei, portandola a quattro anni e otto mesi, pari alla pena principale.
art. 323-bis cod. pen.
Norma richiamata dalla difesa per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio principale; la Corte d'appello aveva respinto la richiesta basandosi su valutazioni di gravità e del profitto illecito, decisione ritenuta non illogica dalla Cassazione.
art. 620, lett. i) cod. proc. pen.
Consente alla Cassazione, in sede di annullamento, di rettificare la misura di una pena quando evidente l'errore: la Corte ha utilizzato tale potere per correggere la misura della pena accessoria.
Massime di principio
- Quando l'appello ripropone questioni già adeguatamente esaminate in primo grado, il giudice d'appello può motivare per relazione; la motivazione complessiva (prime e seconde cure) è valutata congiuntamente dalla Cassazione.
- La differenza tra ricettazione e concorso in peculato dipende fortemente dagli elementi indiziari sulla consapevolezza della provenienza illecita e sul ruolo attivo del ricevente (es. apertura di conto dedicato, ammissioni, utilizzazione per impresa): elementi che possono escludere la mera ricettazione e configurare concorso.
- La pena accessoria di interdizione legale prevista dall'art. 32 c.p. si applica solo se la pena principale è pari o superiore a cinque anni; sotto tale soglia la misura deve essere eliminata.
- Se una pena accessoria non ha durata espressamente prevista, ai sensi dell'art. 37 c.p. la sua durata deve essere pari alla pena principale; l'errore può essere corretto in Cassazione anche senza rinvio ove il vizio sia manifesto.
- La conoscenza della qualifica pubblica del coautore può essere desunta dalle circostanze concrete (rapporti familiari, modalità di ricezione dei proventi, conversazioni intercettate): non è necessaria una dichiarazione formale della qualifica se gli elementi dimostrano la consapevolezza.
- Le questioni relative alla costituzione di responsabilità civile delle parti (risarcimento danno materiale vs restituzione) possono influire sulla compensazione delle spese e sulla misura delle somme da restituire, ma non incidono automaticamente sulla qualificazione penale dei fatti.
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