Cassazione Civile, Ordinanza n. 19451/2021 del 08/07/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una proprietaria di un terreno nei confronti di un Comune, ritenuto avere occupato il fondo senza titolo per ampliare una strada comunale e apporvi un muro in blocchetti. In primo e secondo grado la domanda era stata respinta: secondo i giudici di merito, un accordo del 3 maggio 1996 tra il dante causa della ricorrente e il Comune avrebbe costituito il titolo giustificativo dell'occupazione, poiché a fronte della cessione dell'area necessaria ai lavori il Comune avrebbe riconosciuto diritti edificatori sul fondo confinante. La ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) nullità per ultrapetizione e violazione del diritto di difesa, sostenendo che la Corte d'appello aveva deciso su un contratto mai entrato nel thema decidendum e aveva affermato che, non essendo stato chiesto l'adempimento o la risoluzione del contratto, non poteva essere chiesta la restituzione del terreno; 2) violazione delle norme sull'interpretazione e sulla formazione del contratto e della disciplina espropriativa, deducendo che il Comune non era divenuto proprietario del bene, mancando sia un provvedimento espropriativo sia un atto notarile traslativo, e che la scrittura del 1996 era al più un preliminare, non idoneo a trasferire la proprietà né a giustificare l'occupazione; 3) vizio motivazionale per omessa considerazione della mancata conclusione del definitivo; 4) ulteriore violazione delle regole di interpretazione contrattuale e dell'art. 112 c.p.c., per non avere la Corte attribuito al negozio il significato di mero impegno a contrarre.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che non vi fosse ultrapetizione perché il giudice di merito può qualificare giuridicamente i fatti allegati entro i limiti di petitum e causa petendi, e l'esame del contratto richiamato dalle difese del Comune era rimasto interno alla domanda proposta. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente attribuito alla scrittura del 3 maggio 1996, qualificata essa stessa come accordo preliminare e dunque non traslativo della proprietà, anche un effetto di legittimazione del possesso/occupazione del terreno da parte del Comune, senza che il negozio prevedesse espressamente il trasferimento del possesso, neppure provvisorio. Tale errore di diritto ha comportato la cassazione della sentenza impugnata; i restanti motivi sono rimasti assorbiti. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
il giudice non può pronunciare ultra o extra petita, ma può dare la corretta qualificazione giuridica ai fatti allegati senza introdurre nuovi elementi di fatto nel thema decidendum
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è stato invocato come motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è stato invocato per nullità della sentenza derivante da ultrapetizione e violazione del diritto di difesa
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
è stato invocato per omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo
artt. 24 e 111 Cost.
richiamati dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa e al giusto processo
artt. 1351, 1470, 1326, 1362 c.c.
richiamati per sostenere che la scrittura era un preliminare e che la Corte d'appello ne aveva errato l'interpretazione e gli effetti
d.P.R. n. 327 del 2001, art. 55
richiamato dalla ricorrente in relazione alla mancata espropriazione e alla disciplina applicabile all'occupazione del fondo
artt. 1322, 1325, 1375 c.c.
richiamati per contestare la corretta ricostruzione della volontà negoziale e dei criteri di interpretazione del rapporto
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello richiesto, alterando petitum o causa petendi, oppure introducendo nuovi fatti nel thema decidendum; non sussiste se il giudice si limita a qualificare giuridicamente i fatti allegati.
- Un accordo qualificabile come preliminare o comunque non traslativo non può, di regola, essere automaticamente assunto come titolo legittimante il trasferimento del possesso del bene, se il negozio non contiene una espressa previsione in tal senso.
- Per escludere l'illiceità dell'occupazione di un fondo non basta richiamare un generico accordo negoziale tra proprietario e amministrazione: occorre verificare se quel negozio abbia effettivamente previsto e giustificato anche l'apprensione del possesso, oltre al futuro trasferimento della proprietà.
- Quando la decisione di merito attribuisce a un contratto effetti ulteriori rispetto al suo tenore letterale e alla sua struttura negoziale, la Cassazione può censurare l'errore di diritto se tale attribuzione è decisiva per escludere la domanda di restituzione e di risarcimento.
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