Sentenza del 07/01/2015 n. 108 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
Cartella esattoriale - notifica a mezzo raccomandata a/r - legittimità - avviso di ricevimento - omissione generalità soggetto cui è stata consegnata - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notifica della cartella esattoriale, sostenendo che l'avviso di ricevimento non riportasse le generalità della persona alla quale il plico era stato consegnato e che la sottoscrizione fosse illeggibile. Secondo tale prospettazione, queste omissioni avrebbero impedito di verificare la regolarità della consegna.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La cartella può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973. Per il perfezionamento della notifica è sufficiente la consegna del plico presso il domicilio del destinatario e la sottoscrizione della persona ritenuta legittimata a riceverlo, senza che sia necessario indicarne le generalità sull'avviso di ricevimento. Anche una firma illeggibile non determina, di per sé, l'invalidità della notifica, se risultano rispettate le formalità essenziali.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Consente la notifica della cartella esattoriale anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001
Per la notifica postale è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario e la firma della persona individuata come legittimata alla ricezione sul registro di consegna e sull'avviso di ricevimento; non è richiesta l'indicazione delle generalità del consegnatario.
Massime di principio
- La notifica di una cartella esattoriale tramite raccomandata A/R può essere valida anche se effettuata direttamente dal concessionario, senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario.
- L'omessa indicazione sull'avviso di ricevimento delle generalità della persona che ha ricevuto il plico non comporta automaticamente l'invalidità della notifica, poiché tale indicazione non costituisce un adempimento essenziale previsto dalla normativa.
- Una firma illeggibile sull'avviso di ricevimento non è sufficiente, da sola, a rendere nulla o inesistente la notifica, se la consegna è avvenuta presso il domicilio corretto e sono state rispettate le formalità postali essenziali.
- Chi contesta la notifica deve dimostrare una concreta irregolarità rilevante, come la mancata consegna, l'errato indirizzo o l'assenza dei requisiti essenziali della procedura; le sole carenze formali non previste dalla legge normalmente non sono decisive.
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