Sentenza n. 119/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 2 a un raggruppamento temporaneo di imprese, nonché precedente esclusione di altro concorrente e conseguente scorrimento della graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione del lotto 2 di una gara quinquennale per il servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale, sostenendo che l'amministrazione avesse disposto lo scorrimento della graduatoria e l'aggiudicazione al RTI controinteressato senza verificare la conformità ai criteri ambientali minimi delle macchine offerte da quest'ultimo. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.M. 29 gennaio 2021, Allegato 2, lett. b), n. 3, degli artt. 15 e 20 del disciplinare di gara e dell'art. 59, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta illogicità. Ha inoltre denunciato l'elusione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1170/2026, l'omesso riesame dell'offerta del RTI sotto il profilo della conformità ai CAM, l'illegittimo scorrimento automatico della graduatoria e la violazione dei principi di par condicio, autovincolo, imparzialità e buon andamento, con difetto di istruttoria e motivazione. Ha chiesto anche la dichiarazione di inefficacia o nullità del contratto eventualmente stipulato e il risarcimento del danno mediante subentro o per equivalente. Alla camera di consiglio il difensore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, senza la qualificazione formale richiesta dall'art. 84 c.p.a. L'amministrazione e il RTI hanno chiesto l'inammissibilità o il rigetto, deducendo anche la carenza di interesse: la ricorrente, originariamente sesta nel lotto 2 e divenuta quinta dopo l'esclusione del Consorzio CMF, contestava soltanto la posizione dell'aggiudicatario senza impugnare l'ammissione degli operatori collocati dalla seconda alla quarta posizione.
La decisione
Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la dichiarazione resa dal difensore della ricorrente ha manifestato il venir meno dell'interesse alla decisione. Il giudice ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo, non potesse decidere d'ufficio il merito né sostituirsi alla ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha tuttavia esaminato l'eccezione di carenza di interesse e l'ha ritenuta fondata: la ricorrente era quinta in graduatoria e, contestando soltanto l'aggiudicatario, non avrebbe conseguito l'aggiudicazione neppure in caso di esclusione del RTI, poiché sarebbero rimasti davanti a essa gli operatori collocati dalla seconda alla quarta posizione. Il ricorso sarebbe stato quindi inammissibile per carenza di interesse anche ove non fosse intervenuta l'improcedibilità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, nella misura di euro 3.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna delle due parti costituite, ASUIT e RTI controinteressato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, quando ne ricorrono i presupposti e le parti ne siano avvisate.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso deve rispettare una qualificazione formale; tuttavia, nel caso concreto, la dichiarazione resa è stata ritenuta sufficiente a evidenziare il venir meno dell'interesse alla decisione e a determinare l'improcedibilità.
art. 26 c.p.a.
È stato richiamato come base per la regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale.
art. 91 c.p.c.
È stato richiamato, in combinato con l'art. 26 c.p.a., per porre le spese a carico della parte ricorrente in considerazione dell'esito virtuale della lite.
D.M. 29 gennaio 2021, Allegato 2, lett. b), n. 3
La ricorrente lo ha invocato quale parametro relativo alla conformità ai criteri ambientali minimi delle macchine offerte; la questione non è stata esaminata nel merito per l'improcedibilità del ricorso.
artt. 15 e 20 del disciplinare di gara
Indicati dalla ricorrente quali disposizioni della lex specialis asseritamente violate in relazione alla verifica dei CAM; non sono stati esaminati nel merito.
art. 59, comma 3, lett. a), d.lgs. 50/2016
Invocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta non conformità dell'offerta; il giudice non ne ha valutato l'applicazione concreta.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione rende improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; il giudice non può decidere d'ufficio il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, anche se la dichiarazione non integra una rinuncia formalmente qualificata ai sensi dell'art. 84 c.p.a.
- Nel contenzioso sugli appalti, il concorrente collocato in posizione non utile non ha interesse a impugnare soltanto l'ammissione o l'aggiudicazione dell'operatore che lo precede quando, anche in caso di accoglimento, resterebbero davanti a lui altri concorrenti non contestati e non potrebbe quindi conseguire l'aggiudicazione o altra utilità concreta.
- La soccombenza virtuale può essere valutata ai fini della regolazione delle spese anche quando il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; in tale sede il giudice può esaminare le questioni preliminari decisive, senza definire il merito della domanda di annullamento.
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