Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13419/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’ottemperanza della sentenza del Tar Lazio – Sede di Roma, Sezione Quinta Quater, n. 14805/2025 pubblicata e comunicata alle parti il 25.07.2025, notificata dal ricorrente alla controparte ed ai difensori il 1.08.2025 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202605660

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR che imponeva la presa in carico comunale di opere di urbanizzazione, nonché domanda risarcitoria per il ritardato adempimento

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il Consorzio ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato che aveva imposto a Roma Capitale di prendere in carico un impianto di depurazione biologica, un impianto di chiarificazione, la relativa rete fognaria e le aree di sedime, previa effettuazione del collaudo entro sei mesi dalla notificazione o comunicazione della sentenza e, in caso di esito positivo, acquisizione delle opere al patrimonio pubblico. Il Consorzio ha inoltre chiesto, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., il risarcimento dei danni derivanti dal ritardato adempimento, quantificati nei costi di gestione e manutenzione sostenuti nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2026, pari a euro 59.570,38, oltre alle ulteriori spese maturate e maturande. Roma Capitale ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità della domanda di ottemperanza per sopravvenuta carenza di interesse e il rigetto della domanda risarcitoria.

La decisione

Il TAR ha accertato che, dopo la proposizione del ricorso, Roma Capitale aveva completato il procedimento esecutivo e aveva materialmente preso in carico le opere il 16 giugno 2026, come risultante dal verbale depositato in giudizio. Tale adempimento ha integralmente soddisfatto la pretesa relativa all’esecuzione del giudicato e ha fatto venir meno l’inerzia dell’Amministrazione; per questa parte il Collegio ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere. La domanda risarcitoria è stata invece rigettata. Il Consorzio non ha fornito prova dei presupposti del danno, poiché le spese di gestione e manutenzione dell’impianto gravano ordinariamente sui consorziati e costituiscono il corrispettivo del servizio di depurazione, che sarebbe stato comunque sostenuto, seppure in altra forma, anche in caso di gestione pubblica dell’impianto. Le spese di lite sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca: virtuale di Roma Capitale quanto all’ottemperanza e reale del Consorzio quanto alla domanda risarcitoria.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    Consente di proporre nel giudizio di ottemperanza la domanda di risarcimento dei danni connessi alla mancata o tardiva esecuzione del giudicato; la domanda richiede comunque la prova dei relativi presupposti.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente al comando contenuto nel giudicato, viene meno l’inerzia contestata e la domanda di esecuzione deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non assorbe la distinta domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., che deve essere esaminata autonomamente.
  • La domanda di risarcimento per il ritardato adempimento del giudicato deve essere respinta se il ricorrente non dimostra un pregiudizio effettivo e causalmente riconducibile al ritardo.
  • Non costituiscono, di per sé, danno risarcibile per il ritardato trasferimento della gestione al pubblico i costi di gestione e manutenzione che il privato avrebbe comunque sostenuto, anche sotto forma di corrispettivo del servizio, dopo la presa in carico pubblica.
  • La sopravvenuta soddisfazione della domanda di ottemperanza e il rigetto della domanda risarcitoria determinano una soccombenza reciproca, idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDanno da provvedimento illegittimoPiani attuativi e lottizzazioni
RamiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazioneUrbanistica e governo del territorio
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.