Cassazione Penale, Sentenza n. 3669/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era indagata e sottoposta a custodia cautelare per favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena pluriaggravati in favore di Matteo Messina Denaro. Il Tribunale di Palermo aveva respinto l'istanza di riesame ritenendo sussistente gravità indiziaria per il suo ruolo stabile nel sistema di comunicazione tramite "pizzini" del latitante, nonché il pericolo per le indagini in corso e il rischio di reiterazione. Con il ricorso in Cassazione la difesa ha contestato la valutazione della gravità indiziaria (sostenendo che le condotte erano prevalentemente personali, non idonee a ostacolare la giustizia, e che non era provata la convivenza), la sussistenza delle esigenze cautelari (assenza di iniziative inquinanti, intercettazioni e fuga di notizie, legittimo silenzio) e la scelta della misura (sostituibile con arresti domiciliari con controllo elettronico), invocando inoltre l'incensuratezza e l'età della ricorrente.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che dalla motivazione del Tribunale emergeva un ruolo attivo e continuativo della Bonafede nel sistema dei "pizzini", con contributi concreti quali suggerire nomi in codice e modalità operative, rendendo possibile la veicolazione di ordini e indicazioni del latitante. La Corte ha ritenuto che le comunicazioni avevano contenuti non esclusivamente personali ma anche attinenti a dinamiche associative, e ha ritenuto infondata la tesi difensiva sulla convivenza. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto non ammissibili in cassazione le doglianze di fatto e ha condiviso la valutazione che la prosecuzione delle indagini su soggetti e luoghi ancora ignoti giustificasse la custodia in carcere per il rischio di inquinamento delle prove e di reiterazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
citato nel testo come riferimento all'intervento del Pubblico Ministero dinanzi al Tribunale
richiamato nel contesto procedurale relativo a precedenti valutazioni giudiziarie; il ricorso osserva che alcuni addebiti erano stati già valutati nel procedimento ex art. 310 c.p.p.
art. 384 cod. pen.
menzionato nel testo come causa di esclusione della colpevolezza
la Corte rileva che la causa prevista dall'art. 384 (che esclude la colpevolezza, non l'antigiuridicità, e si applica solo in casi specifici) non è operativa per il reato di procurata inosservanza di pena e, quanto al favoreggiamento personale, richiede che la condotta fosse l'unica in grado di evitare un grave pregiudizio: situazione non riscontrata nel caso
art. 616 cod. proc. pen.
utilizzato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio
norma applicata per l'addebito delle spese processuali a carico della parte soccombente in Cassazione
Massime di principio
- Il ruolo attivo e continuativo nella trasmissione di comunicazioni di un latitante (es. uso sistematico di "pizzini", suggerimento di codici e modalità) può integrare la gravità indiziaria per favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena.
- La convivenza o relazioni personali con un latitante, se accompagnate da condotte che agevolano la comunicazione con l'esterno, costituiscono un elemento valutabile come fattore favoreggiatore; i rapporti personali non sono di per sé esimenti.
- L'uso di linguaggi convenzionali o di accorgimenti per gli incontri, se funzionali a occultare o facilitare la rete di protezione, assume rilevanza penale quando risultano oggettivamente idonei a ostacolare le investigazioni.
- Quando le indagini sono ancora in corso e permangono soggetti o luoghi da individuare, il pericolo di inquinamento delle prove o di reiterazione può giustificare misure cautelari anche severe, salvo che la difesa non dimostri concretamente l'assenza di rischi o l'efficacia di misure alternative immediate e idonee a impedire comunicazioni non controllate.
- Le censure di merito sulle valutazioni probatorie e fattuali del giudice di merito sono difficilmente ritenute ammissibili in Cassazione se si limitano a contestazioni sul fatto senza affrontare vizi di diritto o palese illogicità.
- L'esercizio del diritto al silenzio non può essere utilizzato per trarre automaticamente elementi sfavorevoli all'indagato; tuttavia, la condotta oggettiva (azioni e comunicazioni) rimane valutabile dalle autorità investigative e giudiziarie.
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